Art. 4 
 
             Disposizioni integrative e di coordinamento 
               in materia di giustizia amministrativa 
 
  1.  All'articolo  84,  commi  3,  4,  lettera  e),  5,  e  9,   del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30  giugno  2020»  sono
sostituite con «31 luglio 2020». ((All'articolo 7  del  decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197, il comma 4 e'  abrogato.  All'articolo  84  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma  10  e'
soppresso. )) A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 puo'
essere chiesta discussione orale  con  istanza  depositata  entro  il
termine per il deposito delle memorie  di  replica  ovvero,  per  gli
affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima  dell'udienza  in
qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalita'  idonee
a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  dei
difensori all'udienza, assicurando in ogni caso  la  sicurezza  e  la
funzionalita' del sistema informatico della giustizia  amministrativa
e  dei  relativi  apparati  e  comunque  nei  limiti  delle   risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici.  L'istanza  e'  accolta  dal
presidente del collegio se  presentata  congiuntamente  da  tutte  le
parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta
l'istanza, anche sulla  base  delle  eventuali  opposizioni  espresse
dalle altre parti  alla  discussione  da  remoto.  Se  il  presidente
ritiene  necessaria,  anche  in  assenza  di  istanza  di  parte,  la
discussione della causa con  modalita'  da  remoto,  la  dispone  con
decreto. In tutti i casi  in  cui  sia  disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica, almeno  ((tre  giorni))  prima  della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento.  Si
da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati e  il  personale  addetto  e'
considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
discussione possono essere depositate note di udienza ((fino alle ore
12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa)) o  richiesta
di passaggio in decisione e il difensore che  deposita  tali  note  o
tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto in udienza.  Il
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e
replica. 
  2.  Il  comma  1  dell'articolo  13  dell'allegato  2  al   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione  al
codice del processo amministrativo, e' sostituito dal  seguente:  «1.
Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentiti  il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
in materia  di  trasformazione  digitale,  ((il  Consiglio  nazionale
forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa  e
le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative)) che  si
esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla  trasmissione
dello schema di decreto, sono stabilite,  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
le regole tecnico-operative per  la  sperimentazione  e  la  graduale
applicazione  degli   aggiornamenti   del   processo   amministrativo
telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi  attualmente
non  informatizzati,  ivi  incluso  il   procedimento   per   ricorso
straordinario. Il decreto si  applica  a  partire  dalla  data  nello
stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.». 
  3.  A  decorrere  dal  quinto  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal
Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo  13
dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. E'
abrogato il comma  2-quater  dell'articolo  136  dell'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante  il  codice  del
processo amministrativo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  84   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  84  (Nuove  misure   urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia  di  giustizia  amministrativa).   -  1.
          Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo  2020
          e  fino  al  15  aprile  2020  inclusi  si   applicano   le
          disposizioni del presente comma. Tutti i  termini  relativi
          al processo amministrativo  sono  sospesi,  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni di cui all'art. 54, commi  2  e
          3, del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104.  Le  udienze
          pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti  presso  gli
          uffici della  giustizia  amministrativa,  fissate  in  tale
          periodo  temporale,  sono   rinviate   d'ufficio   a   data
          successiva. I procedimenti cautelari, promossi  o  pendenti
          nel medesimo  lasso  di  tempo,  sono  decisi  con  decreto
          monocratico  dal  presidente  o  dal  magistrato   da   lui
          delegato, con il rito di cui all'art.  56  del  codice  del
          processo  amministrativo,   e   la   relativa   trattazione
          collegiale e' fissata a una data immediatamente  successiva
          al 15 aprile 2020.  Il  decreto  e'  tuttavia  emanato  nel
          rispetto dei termini di  cui  all'art.  55,  comma  5,  del
          codice del processo amministrativo, salvo  che  ricorra  il
          caso di cui all'art. 56,  comma  1,  primo  periodo,  dello
          stesso codice. I decreti monocratici che, per  effetto  del
          presente comma, non sono stati trattati dal collegio  nella
          camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5, del codice
          del processo amministrativo  restano  efficaci,  in  deroga
          all'art. 56,  comma  4,  dello  stesso  codice,  fino  alla
          trattazione  collegiale,  fermo  restando  quanto  previsto
          dagli ultimi due periodi di detto art. 56, comma 4. 
              2. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  dal  6
          aprile al 15 aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la
          trattazione,  sia  in  udienza  camerale  sia  in   udienza
          pubblica, passano in decisione,  senza  discussione  orale,
          sulla   base   degli   atti   depositati,   se   ne   fanno
          congiuntamente richiesta  tutte  le  parti  costituite.  La
          richiesta e' depositata entro il termine perentorio di  due
          giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso,  entro  lo
          stesso termine le parti hanno facolta' di depositare  brevi
          note. Nei procedimenti cautelari in cui sia  stato  emanato
          decreto monocratico di  accoglimento,  totale  o  parziale,
          della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
          di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme  e  nei
          termini di  cui  all'art.  56,  comma  4,  del  codice  del
          processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020  e  il
          collegio  definisce  la  fase  cautelare   secondo   quanto
          previsto dal presente comma, salvo che entro il termine  di
          cui al precedente periodo una delle parti su cui incide  la
          misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso
          la trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente
          successiva al 15 aprile 2020. 
              3.  Per  contrastare  l'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento dell'attivita' giurisdizionale e consultiva,  a
          decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al  31  luglio  2020,  i
          presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di  Stato,
          il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per
          la  Regione  siciliana  e  i   presidenti   dei   tribunali
          amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate,
          sentiti l'autorita'  sanitaria  regionale  e  il  Consiglio
          dell'Ordine  degli  Avvocati  della  citta'  ove  ha   sede
          l'Ufficio,  adottano,  in   coerenza   con   le   eventuali
          disposizioni di coordinamento dettate  dal  Presidente  del
          Consiglio  di  Stato  o  dal  Segretariato  generale  della
          giustizia   amministrativa   per   quanto   di   rispettiva
          competenza, le misure organizzative, anche incidenti  sulla
          trattazione   degli   affari   giudiziari   e   consultivi,
          necessarie per consentire  il  rispetto  delle  indicazioni
          igienico-sanitarie  fornite  dal  Ministero  della  salute,
          anche  d'intesa  con  le  Regioni,  e  delle   prescrizioni
          impartite con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19,  al  fine  di  evitare  assembramenti
          all'interno degli uffici giudiziari e contatti  ravvicinati
          tra le persone. 
              4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono  prevedere
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari
          ai soli soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico
          degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi  che
          non erogano servizi urgenti, la sospensione  dell'attivita'
          di apertura al pubblico; 
                c) la predisposizione di servizi di prenotazione  per
          l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi,  e  adottando  ogni
          misura   ritenuta   necessaria   per   evitare   forme   di
          assembramento; 
                d)  l'adozione  di  direttive   vincolanti   per   la
          fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con  le
          eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio
          di Stato; 
                e) il rinvio delle udienze a data  successiva  al  31
          luglio 2020,  assicurandone  comunque  la  trattazione  con
          priorita', anche  mediante  una  ricalendarizzazione  delle
          udienze,  fatta  eccezione  per  le  udienze  e  camere  di
          consiglio cautelari, elettorali, e per  le  cause  rispetto
          alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
          pregiudizio alle parti; in tal caso,  la  dichiarazione  di
          urgenza e' fatta dai presidenti  di  cui  al  comma  3  con
          decreto non impugnabile. 
              5. Successivamente al 15  aprile  2020  e  fino  al  31
          luglio 2020, in  deroga  alle  previsioni  del  codice  del
          processo amministrativo, tutte le controversie fissate  per
          la trattazione, sia in  udienza  camerale  sia  in  udienza
          pubblica, passano in decisione,  senza  discussione  orale,
          sulla  base  degli  atti  depositati,  ferma  restando   la
          possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'art.
          60 del codice  del  processo  amministrativo,  omesso  ogni
          avviso. Le parti hanno facolta' di  presentare  brevi  note
          sino a due giorni liberi prima della data  fissata  per  la
          trattazione. Il  giudice,  su  istanza  proposta  entro  lo
          stesso termine dalla parte che non  si  sia  avvalsa  della
          facolta' di presentare le note, dispone  la  rimessione  in
          termini in relazione a quelli che, per effetto del  secondo
          periodo del comma 1, non sia stato  possibile  osservare  e
          adotta ogni conseguente  provvedimento  per  l'ulteriore  e
          piu' sollecito svolgimento del processo.  In  tal  caso,  i
          termini di  cui  all'art.  73,  comma  1,  del  codice  del
          processo  amministrativo  sono  abbreviati   della   meta',
          limitatamente al rito ordinario. 
              6. Il giudice  delibera  in  camera  di  consiglio,  se
          necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il  luogo
          da cui si collegano i magistrati e il personale addetto  e'
          considerato camera di consiglio  a  tutti  gli  effetti  di
          legge. 
              7.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  3  e  4   che
          determinino  la   decadenza   delle   parti   da   facolta'
          processuali implicano la rimessione in termini delle  parti
          stesse. 
              8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3  e  4
          che impedisce l'esercizio di diritti costituisce  causa  di
          sospensione della prescrizione e della decadenza. 
              9. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
          marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati  a  norma  del
          presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
          tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020. 
              10. All'art. 7, comma 4, del  decreto-legge  31  agosto
          2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          ottobre  2016,  n.  197,  dopo  le  parole   "deve   essere
          depositata", sono inserite le seguenti: ",  anche  a  mezzo
          del servizio postale,". 
              11.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  31
          agosto 2016, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 25 ottobre  2016,  n.  197  (Misure  urgenti  per  la
          definizione del contenzioso presso la Corte di  cassazione,
          per l'efficienza degli uffici giudiziari,  nonche'  per  la
          giustizia  amministrativa),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  7 (Disposizioni  sul   processo   amministrativo
          telematico). - 1. Al codice del processo amministrativo, di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104, a decorrere dal 1° gennaio  2017,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 25, dopo il  comma  1,  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
                «1-bis.  Al  processo  amministrativo  telematico  si
          applica, in quanto compatibile,  l'articolo  16-sexies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non
          si applica per  i  ricorsi  soggetti  alla  disciplina  del
          processo amministrativo telematico.»; 
              b) all'art. 136: 
              01) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «o di indirizzo di posta  elettronica  certificata.
          Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e'
          sufficiente  che  vada  a  buon   fine   una   sola   delle
          comunicazioni effettuate a ciascun avvocato  componente  il
          collegio difensivo»; 
              1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. I difensori, le parti nei casi  in  cui  stiano  in
          giudizio  personalmente  e  gli   ausiliari   del   giudice
          depositano tutti gli  atti  e  i  documenti  con  modalita'
          telematiche. In casi eccezionali, anche  in  considerazione
          della ricorrenza di  particolari  ragioni  di  riservatezza
          legate alla posizione  delle  parti  o  alla  natura  della
          controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
          Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'
          incardinato o il collegio se la questione sorge in  udienza
          possono   dispensare,   previo   provvedimento    motivato,
          dall'impiego  delle  modalita'  di  sottoscrizione   e   di
          deposito di cui al comma 2-bis  ed  al  primo  periodo  del
          presente  comma;  in  tali  casi  e  negli  altri  casi  di
          esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche  previsti
          dal decreto di cui all'art. 13, comma  1,  delle  norme  di
          attuazione, si procede al deposito  ed  alla  conservazione
          degli atti e dei documenti.»; 
              2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
              «2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli  atti
          e i provvedimenti del  giudice,  dei  suoi  ausiliari,  del
          personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti  sono
          sottoscritti  con  firma  digitale.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica»; 
              3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
              «2-ter. Quando  il  difensore  depositi  con  modalita'
          telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
          atto processuale di parte, di un provvedimento del  giudice
          o di un documento formato su supporto analogico e  detenuto
          in originale o in copia conforme,  attesta  la  conformita'
          della copia al predetto atto  mediante  l'asseverazione  di
          cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Analogo  potere   di
          attestazione di  conformita'  e'  esteso  agli  atti  e  ai
          provvedimenti  presenti  nel  fascicolo  informatico,   con
          conseguente esonero dal versamento dei  diritti  di  copia.
          Resta escluso  il  rilascio  della  copia  autentica  della
          formula esecutiva ai sensi  dell'art.  475  del  codice  di
          procedura civile, di competenza esclusiva delle  segreterie
          degli uffici giudiziari. La copia munita  dell'attestazione
          di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
          dell'atto   o    del    provvedimento.    Nel    compimento
          dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i
          difensori assumono ad ogni effetto  la  veste  di  pubblici
          ufficiali. 
              2-quater. Il presidente della sezione o il collegio  se
          la  questione  sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il
          privato chiamato in causa dallo  stesso  giudice,  che  non
          possa effettuare il deposito  di  scritti  difensivi  o  di
          documenti  mediante  PEC,  a  depositarli  mediante  upload
          attraverso il sito internet istituzionale.». 
              2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato  2  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere  dal
          1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 1, le  parole:  «possono  essere
          eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»; 
                b) all'art. 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. E' assicurata la  possibilita'  di  depositare  con
          modalita' telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore
          24:00  dell'ultimo  giorno  consentito.  Il   deposito   e'
          tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza  e'
          generata la  ricevuta  di  avvenuta  accettazione,  ove  il
          deposito risulti,  anche  successivamente,  andato  a  buon
          fine. Agli effetti dei termini a difesa e della  fissazione
          delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e
          dei documenti in scadenza effettuato  oltre  le  ore  12:00
          dell'ultimo giorno consentito si  considera  effettuato  il
          giorno successivo.»; 
                c) all'art.  5,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti
          e documenti in  forma  cartacea,  il  segretario  forma  un
          fascicolo  cartaceo  recante  i  dati  identificativi   del
          procedimento; nel  fascicolo  cartaceo,  che  si  considera
          parte integrante del  fascicolo  d'ufficio,  sono  inseriti
          l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il
          deposito  in  forma  cartacea  e  i  documenti  depositati.
          L'aggiornamento dell'indice e'  curato  dal  segretario  ai
          sensi del comma 4.»; 
              c-bis) all'art. 13, comma 1, sono aggiunti, in fine,  i
          seguenti periodi: «Al  fine  di  garantire  la  tenuta  del
          sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario
          generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con
          proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file
          allegato al modulo di deposito effettuato  mediante  PEC  o
          upload.  In  casi  eccezionali,  e  se  non  e'   possibile
          effettuare piu' invii  dello  stesso  scritto  difensivo  o
          documento, il presidente del tribunale o del  Consiglio  di
          Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'
          incardinato o il collegio se la questione sorge in  udienza
          possono autorizzare il deposito cartaceo»; 
              d) all'art. 13, dopo il comma 1-bis,  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              «1-ter. Salvi i casi in cui e'  diversamente  disposto,
          tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme  di
          attuazione  inerenti  ai  ricorsi  depositati  in  primo  o
          secondo  grado  dal  1°  gennaio  2017  sono  eseguiti  con
          modalita'  telematiche,  secondo  quanto  disciplinato  nel
          decreto di cui al comma 1. 
              1-quater. Sino al  31  dicembre  2017  i  depositi  dei
          ricorsi, degli scritti  difensivi  e  della  documentazione
          possono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,
          mediante  upload  attraverso  il  sito  istituzionale,  dai
          domiciliatari anche non iscritti all'Albo  degli  avvocati.
          Le comunicazioni di segreteria possono  essere  fatte  alla
          PEC del domiciliatario.»; 
              e) nel  titolo  IV,  dopo  l'art.  13  e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art.  13-bis  (Misure   transitorie   per   l'uniforme
          applicazione del processo amministrativo telematico). -  1.
          Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017,
          il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso,  se
          rileva che il punto di diritto sottoposto al  suo  esame  e
          vertente  sull'interpretazione  e  sull'applicazione  delle
          norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia'
          dato  luogo  a  significativi  contrasti  giurisprudenziali
          rispetto a  decisioni  di  altri  tribunali  amministrativi
          regionali o del Consiglio di Stato,  tali  da  incidere  in
          modo rilevante sul diritto di  difesa  di  una  parte,  con
          ordinanza emanata su  richiesta  di  parte  o  d'ufficio  e
          pubblicata in udienza, puo' sottoporre  al  presidente  del
          Consiglio  di  Stato  istanza  di  rimessione  del  ricorso
          all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando
          la trattazione del giudizio alla prima  udienza  successiva
          al sessantesimo giorno dall'udienza in  cui  e'  pubblicata
          l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato  comunica
          l'accoglimento della  richiesta  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento,  e  in  tal  caso  nell'udienza   davanti   al
          tribunale il  processo  e'  sospeso  fino  all'esito  della
          decisione dell'adunanza plenaria. La mancata  risposta  del
          presidente del Consiglio di Stato entro trenta  giorni  dal
          ricevimento della richiesta equivale a rigetto.  L'adunanza
          plenaria e' convocata per una data  non  successiva  a  tre
          mesi dalla richiesta e decide la sola questione di  diritto
          relativa al processo amministrativo telematico.». 
              3.  Le  modifiche  introdotte  dal  presente  articolo,
          nonche' quelle disposte  dall'art.  20,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  come
          modificato  dal  presente  articolo,  hanno  efficacia  con
          riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in
          primo o in secondo grado, a far data dal 1°  gennaio  2017;
          ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano
          ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado  di  giudizio
          nel quale sono pendenti alla data  stessa  e  comunque  non
          oltre il 1° gennaio 2018, le norme  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              4. (Abrogato). 
              5.  Le   disposizioni   sul   processo   amministrativo
          telematico contenute negli allegati al decreto  legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, non si applicano  alle  controversie
          di cui all'art. 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V
          della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
              6. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          informativo  della  giustizia   amministrativa   (SIGA)   a
          decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi  telematici  degli
          atti  processuali  e  dei  documenti  sono  effettuati  dai
          difensori  e  dalle  Pubbliche   amministrazioni   mediante
          l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di  posta  elettronica
          certificata risultante dai pubblici  elenchi,  gestiti  dal
          Ministero della giustizia. 
              6-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  all'art.
          13 delle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il  comma  1-bis
          e' sostituito dal seguente: 
              «1-bis.  In  attuazione  del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo telematico e fino alla  data  del
          30 novembre 2016  si  procede  alla  sperimentazione  delle
          nuove disposizioni presso tutti i tribunali  amministrativi
          regionali e le sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato. L'individuazione delle concrete modalita'  attuative
          della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi   della
          giustizia amministrativa nel rispetto  di  quanto  previsto
          nel predetto decreto». 
              7. Al fine  di  assicurare  il  costante  coordinamento
          delle   attivita'   relative   all'avvio    del    processo
          amministrativo telematico, di garantire  le  disponibilita'
          delle risorse umane e  strumentali  occorrenti  nonche'  di
          verificare il rispetto dei connessi obblighi  di  servizio,
          e' istituita una commissione  di  monitoraggio,  presieduta
          dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato  e  composta
          dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la
          maggiore anzianita' di ruolo, dal segretario generale della
          giustizia amministrativa,  dal  responsabile  del  servizio
          centrale   per   l'informatica   e   le    tecnologie    di
          comunicazione,   nonche'   da   altri   componenti   aventi
          particolari    competenze    tecniche,    anche     esterni
          all'amministrazione, scelti  dal  consiglio  di  presidenza
          della giustizia amministrativa in misura  non  superiore  a
          due, di cui uno nell'ambito di un elenco  di  tre  soggetti
          indicati dal Consiglio nazionale forense e uno  nell'ambito
          di un elenco di tre soggetti  indicati  dalle  associazioni
          specialistiche piu' rappresentative di cui all'articolo 35,
          comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
          nel settore del diritto amministrativo.  La  partecipazione
          alla commissione e'  obbligatoria  e  a  titolo  totalmente
          gratuito. La commissione si avvale del  personale  e  delle
          risorse strumentali e logistiche del segretariato  generale
          della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto  del
          Consiglio di Stato riferisce mensilmente  al  consiglio  di
          presidenza della  giustizia  amministrativa  sull'andamento
          dei  lavori  della  commissione  e  propone  le   eventuali
          modifiche organizzative che si rendono  necessarie  per  la
          migliore   funzionalita'   del   processo    amministrativo
          telematico. Alle sedute del consiglio di  presidenza  della
          giustizia  amministrativa  nelle   quali   possono   essere
          adottate  misure  finalizzate  ad  assicurare  la  migliore
          funzionalita'  del   processo   amministrativo   telematico
          partecipano, con diritto di voto in relazione  all'adozione
          di tali misure, il presidente  aggiunto  del  Consiglio  di
          Stato  ed  il  presidente   di   tribunale   amministrativo
          regionale con la maggiore anzianita' di ruolo. 
              8. Sono abrogati il comma 1-bis  dell'articolo  38  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  la
          lettera  b)  del   comma   1-bis   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.  132,  e  il
          comma 1-bis dell'articolo 2  del  decreto-legge  30  giugno
          2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          agosto 2016, n. 161. 
              8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i  pareri  resi
          dal  Consiglio  di  Stato  e  dal  Consiglio  di  giustizia
          amministrativa per la Regione siciliana e  gli  atti  delle
          segreterie   relativi   all'attivita'    consultiva    sono
          sottoscritti con firma digitale. 
              8-ter.  In  considerazione  dell'avvio   del   processo
          amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio  2017,
          l'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 192 (L) (Modalita' di pagamento). - 1.  Salvo  il
          caso previsto dal  comma  2,  il  contributo  unificato  e'
          corrisposto mediante: 
                a) versamento ai concessionari; 
                b) versamento in  conto  corrente  postale  intestato
          alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; 
                c)  versamento  presso  le  rivendite  di  generi  di
          monopolio e di valori bollati. 
              2. Il  contributo  unificato  per  i  ricorsi  proposti
          dinanzi  al  giudice  amministrativo  e'  versato   secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente  disposizione,  sentito
          il presidente del Consiglio di Stato. 
              3.  Il  comma  2  si  applica  ai  ricorsi   depositati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui al medesimo comma 2. Nelle  more  dell'adozione  del
          decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni  di
          cui al comma 1. 
              4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
          articolo, resta fermo il disposto dell'art. 191. 
              5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
              8-quater. Le disposizioni  in  materia  di  contenzioso
          sulle  operazioni  elettorali  relative  al  rinnovo  degli
          organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni,
          previste dal  libro  quarto,  titolo  VI,  del  codice  del
          processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si  applicano  anche  al
          contenzioso  sulle  operazioni  elettorali   delle   citta'
          metropolitane. 
              8-quinquies. Dalle disposizioni del  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   136,   comma   1,
          dell'allegato 1 e dell'art. 13, comma  1,  dell'allegato  2
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo),  cosi'  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Allegato 1 - Codice del processo amministrativo. 
              Art.  136  (Disposizioni  sulle  comunicazioni  e   sui
          depositi  informatici).  -  1.  I  difensori  indicano  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax,  che
          puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario.  La
          comunicazione  a  mezzo  fax  e'  eseguita   esclusivamente
          qualora  sia  impossibile   effettuare   la   comunicazione
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del  sistema
          informatico della giustizia amministrativa.  E'  onere  dei
          difensori  comunicare  alla   segreteria   e   alle   parti
          costituite  ogni  variazione  del  recapito  di  fax  o  di
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata.   Ai   fini
          dell'efficacia  delle  comunicazioni   di   segreteria   e'
          sufficiente  che  vada  a  buon   fine   una   sola   delle
          comunicazioni effettuate a ciascun avvocato  componente  il
          collegio difensivo. 
              2. I difensori, le parti nei  casi  in  cui  stiano  in
          giudizio  personalmente  e  gli   ausiliari   del   giudice
          depositano tutti gli  atti  e  i  documenti  con  modalita'
          telematiche. In casi eccezionali, anche  in  considerazione
          della ricorrenza di  particolari  ragioni  di  riservatezza
          legate alla posizione  delle  parti  o  alla  natura  della
          controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
          Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'
          incardinato o il collegio se la questione sorge in  udienza
          possono   dispensare,   previo   provvedimento    motivato,
          dall'impiego  delle  modalita'  di  sottoscrizione   e   di
          deposito di cui al comma 2-bis  ed  al  primo  periodo  del
          presente  comma;  in  tali  casi  e  negli  altri  casi  di
          esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche  previsti
          dal decreto di cui all'art. 13, comma  1,  delle  norme  di
          attuazione, si procede al deposito  ed  alla  conservazione
          degli atti e dei documenti. 
              2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e
          i  provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi  ausiliari,  del
          personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti  sono
          sottoscritti  con  firma  digitale.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              2-ter.  Quando  il  difensore  depositi  con  modalita'
          telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
          atto processuale di parte, di un provvedimento del  giudice
          o di un documento formato su supporto analogico e  detenuto
          in originale o in copia conforme,  attesta  la  conformita'
          della copia al predetto atto  mediante  l'asseverazione  di
          cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Analogo  potere   di
          attestazione di  conformita'  e'  esteso  agli  atti  e  ai
          provvedimenti  presenti  nel  fascicolo  informatico,   con
          conseguente esonero dal versamento dei  diritti  di  copia.
          Resta escluso  il  rilascio  della  copia  autentica  della
          formula esecutiva ai sensi  dell'art.  475  del  codice  di
          procedura civile, di competenza esclusiva delle  segreterie
          degli uffici giudiziari. La copia munita  dell'attestazione
          di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
          dell'atto   o    del    provvedimento.    Nel    compimento
          dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i
          difensori assumono ad ogni effetto  la  veste  di  pubblici
          ufficiali. 
              2-quater. (Abrogato).». 
              «Allegato 2 - Norme di attuazione. 
              Art. 13 (Processo telematico). -  1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il  Dipartimento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  in
          materia di trasformazione, il Consiglio nazionale  forense,
          il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
          le      associazioni      specialistiche       maggiormente
          rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di
          trenta giorni dalla trasmissione dello schema  di  decreto,
          sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
          tecnico-operative per  la  sperimentazione  e  la  graduale
          applicazione    degli    aggiornamenti     del     processo
          amministrativo   telematico,   anche    relativamente    ai
          procedimenti connessi attualmente non  informatizzati,  ivi
          incluso  il  procedimento  per  ricorso  straordinario.  Il
          decreto si  applica  a  partire  dalla  data  nello  stesso
          indicata,  comunque  non   anteriore   al   quinto   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo telematico e fino alla  data  del
          30 novembre 2016  si  procede  alla  sperimentazione  delle
          nuove disposizioni presso tutti i tribunali  amministrativi
          regionali e le sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato. L'individuazione delle concrete modalita'  attuative
          della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi   della
          giustizia amministrativa nel rispetto  di  quanto  previsto
          nel predetto decreto. 
              1-ter. Salvi i casi in cui  e'  diversamente  disposto,
          tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme  di
          attuazione  inerenti  ai  ricorsi  depositati  in  primo  o
          secondo  grado  dal  1°  gennaio  2017  sono  eseguiti  con
          modalita'  telematiche,  secondo  quanto  disciplinato  nel
          decreto di cui al comma 1. 
              1-quater. Sino al  31  dicembre  2017  i  depositi  dei
          ricorsi, degli scritti  difensivi  e  della  documentazione
          possono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,
          mediante  upload  attraverso  il  sito  istituzionale,  dai
          domiciliatari anche non iscritti all'Albo  degli  avvocati.
          Le comunicazioni di segreteria possono  essere  fatte  alla
          PEC del domiciliatario.».