Art. 5 
 
             Disposizioni integrative e di coordinamento 
                  in materia di giustizia contabile 
 
  1.  All'articolo  85  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le  parole:  «30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 agosto 2020»)); 
    ((a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1°  luglio  2020"
sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020";)) 
    b) al comma 6, terzo periodo, le parole  «dieci»  e  «nove»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e  «dodici»,  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alla  individuazione  di
cui al periodo precedente si provvede secondo  criteri,  fissati  dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza,
che  assicurino  adeguata  proporzione   fra   magistrati   relatori,
magistrati in  servizio  presso  gli  uffici  centrali  e  magistrati
operanti negli uffici territoriali.»; 
    c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
  «8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19,  il
pubblico  ministero  puo'  avvalersi  di  collegamenti   da   remoto,
individuati e regolati con decreto del  presidente  della  Corte  dei
conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione
in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire  elementi  utili
alla ricostruzione dei fatti e alla  individuazione  delle  personali
responsabilita', i soggetti informati  di  cui  all'articolo  60  del
codice di giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile  che  ne  abbia  fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo.  Il  decreto
del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche
entra in vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.». 
  ((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  in  relazione   all'accresciuta
esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti  pubblici
di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma  5,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione  centrale  per
il controllo dei contratti secretati e svolge,  oltre  alle  funzioni
ivi previste, anche il controllo preventivo di cui  all'articolo  42,
comma 3-bis, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n.  5.  La  predetta  Sezione
centrale si avvale di  una  struttura  di  supporto  di  livello  non
dirigenziale,  nell'ambito  della  vigente  dotazione  organica   del
personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio
di presidenza della Corte dei  conti,  su  proposta  del  Presidente,
definisce criteri  e  modalita'  per  salvaguardare  le  esigenze  di
massima riservatezza nella scelta dei magistrati  da  assegnare  alla
Sezione centrale e nell'operativita' della stessa. Analoghi criteri e
modalita' sono osservati dal segretario  generale  nella  scelta  del
personale  di  supporto  da  assegnare  alla  Sezione  medesima.  Con
riferimento a quanto previsto dall'articolo  162,  comma  5,  secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, la  relazione  e'  trasmessa  al  Comitato  parlamentare  per  la
sicurezza della Repubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  85   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  85  (Nuove  misure   urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti  in  materia  di  giustizia  contabile).  -  1.  Le
          disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano,  in
          quanto compatibili e non contrastanti con  le  disposizioni
          recate dal presente articolo, a  tutte  le  funzioni  della
          Corte dei conti. 
              2.  Per  contrastare  l'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino  al  31  agosto
          2020 i vertici istituzionali degli  uffici  territoriali  e
          centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
          attivita' giurisdizionali, il Consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in
          coerenza con le  eventuali  disposizioni  di  coordinamento
          dettate dal Presidente  o  dal  Segretario  generale  della
          Corte dei conti per quanto  di  rispettiva  competenza,  le
          misure organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione
          degli affari, necessarie per consentire il  rispetto  delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
          impartite con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19,  al  fine  di  evitare  assembramenti
          all'interno degli uffici  e  contatti  ravvicinati  tra  le
          persone. 
              3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono  prevedere
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a) la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici, garantendo  comunque  l'accesso  alle  persone  che
          debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                b) la limitazione, sentito il  dirigente  competente,
          dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
          via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                c) la predisposizione di servizi di prenotazione  per
          l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche'  l'adozione
          di ogni misura ritenuta necessaria  per  evitare  forme  di
          assembramento; 
                d)  l'adozione  di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
          coerenti con le disposizioni di coordinamento  dettate  dal
          presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la  eventuale
          celebrazione a porte chiuse; 
                e) la previsione dello svolgimento  delle  udienze  e
          delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
          soggetti diversi dai difensori delle  parti,  ovvero  delle
          adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono  la
          presenza  di  soggetti  diversi  dai  rappresentanti  delle
          amministrazioni,  mediante  collegamenti  da  remoto,   con
          modalita'  idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
          l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero  all'adunanza
          ovvero  alla  Camera  di   consiglio,   anche   utilizzando
          strutture informatiche messe  a  disposizione  da  soggetti
          terzi  o  con  ogni  mezzo  di   comunicazione   che,   con
          attestazione all'interno del verbale, consenta  l'effettiva
          partecipazione  degli  interessati.  Il  luogo  da  cui  si
          collegano  i  magistrati  e   il   personale   addetto   e'
          considerato aula di udienza  o  di  adunanza  o  Camera  di
          consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Le  sentenze,  le
          ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
          processo e del procedimento  di  controllo  possono  essere
          adottati mediante documenti informatici  e  possono  essere
          firmati digitalmente, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti; 
                f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze
          a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause
          rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione  potrebbe
          produrre grave pregiudizio alle parti. 
              4. In caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le
          attivita'  giurisdizionali,  inquirenti,  consultive  e  di
          controllo intestate alla Corte  dei  conti,  i  termini  in
          corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
          agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere  dal  1°
          settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si  intendono
          sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
          preprocessuali,  alle  prescrizioni  in   corso   ed   alle
          attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo. 
              5. Successivamente al 15  aprile  2020  e  fino  al  31
          agosto 2020,  in  deroga  alle  previsioni  del  codice  di
          giustizia contabile,  di  cui  al  decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174, tutte le  controversie  pensionistiche
          fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile  in
          sede monocratica, sia in udienza camerale  sia  in  udienza
          pubblica, passano in  decisione  senza  discussione  orale,
          sulla base degli atti depositati, salva espressa  richiesta
          di una delle parti di discussione orale, da  notificare,  a
          cura del richiedente, a tutte  le  parti  costituite  e  da
          depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
          Le  parti  hanno  facolta'  di  presentare  brevi  note   e
          documenti sino a cinque  giorni  liberi  prima  della  data
          fissata  per   la   trattazione.   Il   giudice   pronuncia
          immediatamente  sentenza,  dando  tempestiva  notizia   del
          relativo   dispositivo   alle    parti    costituite    con
          comunicazione  inviata  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata.  Resta  salva  la  facolta'  del  giudice   di
          decidere in forma semplificata,  ai  sensi  dell'art.  167,
          comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,  e
          successive modificazioni.  La  sentenza  e'  depositata  in
          segreteria entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia.  Sono
          fatte salve tutte le disposizioni compatibili col  presente
          rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  2016,   n.   174,   e   successive
          modificazioni. Il giudice delibera in Camera di  consiglio,
          se necessario avvalendosi di  collegamenti  da  remoto.  Il
          luogo da cui si  collegano  i  magistrati  e  il  personale
          addetto e' considerato Camera  di  consiglio  a  tutti  gli
          effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze,  i  decreti  e
          gli  altri  atti  del  processo  possono  essere   adottati
          mediante documenti informatici  e  possono  essere  firmati
          digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
              6. Per il controllo preventivo di legittimita'  non  si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni   centrali   dello   Stato,   il   collegio
          deliberante, fino  al  31  agosto  2020,  e'  composto  dal
          presidente  della  sezione  centrale   del   controllo   di
          legittimita' e dai sei  consiglieri  delegati  preposti  ai
          relativi uffici  di  controllo,  integrato  dal  magistrato
          istruttore nell'ipotesi di  dissenso,  e  delibera  con  un
          numero   minimo   di   cinque   magistrati   in    adunanze
          organizzabili tempestivamente anche in via  telematica.  In
          relazione alle  medesime  esigenze  di  salvaguardia  dello
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti,  il  collegio  delle  sezioni  riunite  in  sede  di
          controllo,  fino  al  31  agosto  2020,  e'  composto   dal
          presidente  di  sezione  preposto  al  coordinamento  e  da
          quindici  magistrati,  individuati,   in   relazione   alle
          materie, con specifici provvedimenti del  presidente  della
          Corte dei conti, e delibera con almeno  dodici  magistrati,
          in adunanze  organizzabili  tempestivamente  anche  in  via
          telematica.  Alla  individuazione   di   cui   al   periodo
          precedente  si  provvede  secondo  criteri,   fissati   dal
          presidente della Corte dei conti, sentito il  Consiglio  di
          presidenza,  che  assicurino   adeguata   proporzione   fra
          magistrati relatori,  magistrati  in  servizio  presso  gli
          uffici  centrali  e  magistrati   operanti   negli   uffici
          territoriali. 
              7. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
          marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei  quali  le  udienze
          sono rinviate a norma del presente articolo  non  si  tiene
          conto del periodo compreso tra  l'8  marzo  2020  e  il  31
          agosto 2020. 
              8. 
              8-bis. In deroga  alle  disposizioni  recate  dall'art.
          20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 agosto 2020 i decreti del  presidente  della  Corte  dei
          conti,  con  cui  sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed
          operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei
          giudizi che si  svolgono  innanzi  alla  Corte  dei  conti,
          acquistano efficacia dal giorno successivo a  quello  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
          adunanze e le camere di  consiglio  possono  essere  svolte
          mediante collegamento  da  remoto,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  secondo   le   modalita'
          tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
              8-ter. Ai fini del contenimento  della  diffusione  del
          Covid-19,  il  pubblico   ministero   puo'   avvalersi   di
          collegamenti da remoto, individuati e regolati con  decreto
          del presidente della Corte dei conti da emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,   n.   221,   nel   rispetto   delle   garanzie    di
          verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine  di
          acquisire elementi utili alla  ricostruzione  dei  fatti  e
          alla  individuazione  delle  personali  responsabilita',  i
          soggetti  informati  di  cui  all'art.  60  del  codice  di
          giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
          fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del codice  medesimo.
          Il  decreto  del   presidente   della   Corte   dei   conti
          disciplinante le regole tecniche entra in vigore il  giorno
          successivo   alla   sua   pubblicazione   nella    Gazzetta
          Ufficiale.».