Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  29  luglio
2020  si  procedera'  alla   ripubblicazione   del   presente   testo
coordinato, corredato delle relative note. 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 
 
  1. Per l'anno 2020, al fine di  rafforzare  l'offerta  sanitaria  e
sociosanitaria territoriale, necessaria  a  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle  misure  di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e  rafforzare
un  solido  sistema  di  accertamento  diagnostico,  monitoraggio   e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati  e
dei loro contatti al fine di intercettare  tempestivamente  eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una  presa  in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei  pazienti  in  isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento  fiduciario,  le  regioni  e  le  province
autonome adottano piani di  potenziamento  e  riorganizzazione  della
rete assistenziale. I piani  di  assistenza  territoriale  contengono
specifiche misure di identificazione  e  gestione  dei  contatti,  di
organizzazione dell'attivita' di  sorveglianza  attiva  effettuata  a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con  i  medici
di  medicina  generale,  pediatri  di  libera  scelta  e  medici   di
continuita'  assistenziale  nonche'  con  le   Unita'   speciali   di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  al  fine  della
relativa  identificazione,  dell'isolamento  e  del  trattamento.   I
predetti piani  sono  recepiti  nei  programmi  operativi  richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi  dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni  e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle  persone  assistite,  con  le  risorse  umane   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di
idonei  requisiti   infrastrutturali   e   di   adeguate   competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei  fabbisogni  di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo,  le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal  Ministero  della  salute,  identificano  un  laboratorio
pubblico di riferimento  regionale  che  opera  in  collegamento  con
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  individua,  con   compiti   di
coordinamento a livello regionale,  ai  fini  dell'accreditamento,  i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti. 
  1-ter. I laboratori di microbiologia  individuati  dal  laboratorio
pubblico di riferimento regionale ai  sensi  del  comma  1-bis  hanno
l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test  molecolari  per
infezione   da   SARS-CoV-2   al    dipartimento    di    prevenzione
territorialmente competente.  Le  regioni  e  le  province  autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono  all'Istituto   superiore   di   sanita',   mediante   la
piattaforma  istituita  ai  fini  della  sorveglianza  integrata  del
COVID-19, ai  sensi  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del  capo  del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per  la
comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi. 
  1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi  1-bis  e  1-ter
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  2. Qualora, per le esigenze di cui al  comma  1,  occorra  disporre
temporaneamente di beni immobili  per  far  fronte  ad  improrogabili
esigenze  connesse  alla  gestione  dell'isolamento   delle   persone
contagiate   da   SARS-CoV-2,   fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
regioni  e  le  province  autonome  possono  stipulare  contratti  di
locazione di strutture alberghiere ovvero di  altri  immobili  aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre
2020. 
  3.  Le  aziende  sanitarie,  tramite  i  distretti,  provvedono  ad
implementare le  attivita'  di  assistenza  domiciliare  integrata  o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche  ospitati  presso  le
strutture individuate ai  sensi  del  comma  2,  garantendo  adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza  dei  pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e  di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino  al  31  dicembre
2020. 
  4. Le regioni e le province  autonome,  per  garantire  il  massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e  di  sicurezza  delle  cure  in  favore  dei  soggetti   contagiati
identificati attraverso le  attivita'  di  monitoraggio  del  rischio
sanitario, nonche' di tutte le  persone  fragili  la  cui  condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso,  qualora  non  lo  abbiano
gia' fatto, incrementano  e  indirizzano  le  azioni  terapeutiche  e
assistenziali  a  livello  domiciliare,  sia   con   l'obiettivo   di
assicurare le accresciute  attivita'  di  monitoraggio  e  assistenza
connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare  i  servizi
di assistenza domiciliare integrata  per  i  pazienti  in  isolamento
domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti  affetti
da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con  dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative,  di
terapia del dolore, e in generale per  le  situazioni  di  fragilita'
tutelate ai  sensi  del  Capo  IV  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione  e  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017  -  S.O.  n.
15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in  materia  di
organizzazione dei servizi domiciliari,  le  regioni  e  le  province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale  nei
limiti indicati al comma 10. 
  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3  e  4,
il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   coordina   la
sperimentazione,  per  il  biennio   2020-2021,   di   strutture   di
prossimita' per la promozione della  salute  e  per  la  prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena  integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti  del  Terzo  settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere  modalita'
di  intervento  che  riducano  le  scelte  di  istituzionalizzazione,
favoriscano  la  domiciliarita'  e  consentano  la  valutazione   dei
risultati  ottenuti,  anche  attraverso  il   ricorso   a   strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'. 
  5.  Al  fine  di  rafforzare   i   servizi   infermieristici,   con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o  di  comunita',
per potenziare  la  presa  in  carico  sul  territorio  dei  soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19,  anche
coadiuvando le Unita'  speciali  di  continuita'  assistenziale  e  i
servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i  soggetti  di
cui al comma  4,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.165,  possono,  in  relazione   ai   modelli   organizzativi
regionali,  utilizzare   forme   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata  e  continuativa,  con  decorrenza  dal  15
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con  infermieri  che  non  si
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato  con  strutture
sanitarie e  socio-sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  in
numero non superiore  a  otto  unita'  infermieristiche  ogni  50.000
abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto  agli
infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri
riflessi, per un monte ore settimanale massimo  di  35  ore.  Per  le
medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   possono   procedere   al
reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8  unita'  ogni
50.000  abitanti,  attraverso  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e
comunque nei limiti di cui al comma 10. 
  6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita'  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.  Per  la  funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al  periodo
precedente e' consentito anche ai  medici  specialisti  ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle  stesse.  In  considerazione
del ruolo attribuito alle predette  Unita'  speciali  di  continuita'
assistenziale,  ogni   Unita'   e'   tenuta   a   redigere   apposita
rendicontazione  trimestrale  dell'attivita'  all'ente  sanitario  di
competenza  che  la  trasmette  alla  regione  di  appartenenza.   Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
in sede di  monitoraggio  dei  Piani  di  cui  al  comma  1,  possono
richiedere le relative relazioni. 
  7. Ai fini della  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e  socio  sanitari
territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
supporto delle Unita' speciali di continuita'  assistenziale  di  cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero  non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un  monte  ore
settimanale  massimo  di  24  ore.  Per  le   attivita'   svolte   e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario  di  30
euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il  personale  degli
enti del Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione
delle  implicazioni  psicologiche  e  dei   bisogni   delle   persone
conseguenti alla pandemia di COVID-19, le  aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a  supporto  delle  unita'  speciali  di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre  2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a soggetti appartenenti  alla  categoria  professionale
degli  psicologi  di  cui  alla  legge  18  febbraio  1989,  n.   56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in  numero  non
superiore a  uno  psicologo  per  due  unita'  e  per  un  monte  ore
settimanale massimo di ventiquattro ore. 
  8. Per garantire  il  coordinamento  delle  attivita'  sanitarie  e
sociosanitarie  territoriali,  cosi'  come  implementate  nei   piani
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome   provvedono
all'attivazione di centrali  operative  regionali,  che  svolgano  le
funzioni in raccordo  con  tutti  i  servizi  e  con  il  sistema  di
emergenza-urgenza,  anche  mediante  strumenti   informativi   e   di
telemedicina. 
  9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da  COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo
2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina  dei
rapporti con  i  medici  di  medicina  generale  e'  complessivamente
incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la
retribuzione dell'indennita'  di  personale  infermieristico  di  cui
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo
nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10  milioni
di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente  stabilito  per
l'anno 2020. 
  10. Le regioni e le province autonome sono  autorizzate,  anche  in
deroga  ai  vincoli   previsti   dalla   legislazione   vigente,   ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per  l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione  dei
commi 4, 5 e 8 fino  agli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui
all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di
cui al comma 11. 
  11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25  milioni  di
euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis.  Per  l'attuazione
dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno  2020,  rispettivamente
la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di  14.256.000  euro,
per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del  comma  9  e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine
e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di  1.256.633.983  euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un  importo  pari  a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto  nei  commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo  e  sulla  base  delle  necessita'
legate  alla  distribuzione  delle  centrali  operative   a   livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi  di  quanto
previsto  dal  comma  8  del  presente  articolo.   La   ripartizione
complessiva  delle  somme  di  cui  al  presente  articolo   pari   a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui  all'allegato  A
annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al  comma  5,  a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di  480.000.000  euro
si provvede a valere sul livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato  per  l'anno  di
riferimento. Le regioni  e  le  province  autonome  e  gli  enti  dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione
delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Per  le
finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere  dall'anno  2021,
all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di  euro
per l'anno 2021 per la sperimentazione di  cui  al  comma  4-bis,  si
provvede a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato  per  l'anno  di
riferimento. Al termine del periodo  di  sperimentazione  di  cui  al
comma  4-bis,  le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono   a
trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
una relazione illustrativa  delle  attivita'  messe  in  atto  e  dei
risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma  pari  a
1.256.633.983  euro  per  l'anno   2020,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.