Art. 1 bis 
 
                     Borse di studio per medici 
 
  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i  medici  che
partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di
cui al decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  di
concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione  dei  corsi
di formazione specifica di medicina generale, a  decorrere  dall'anno
2021 sono accantonati  20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
disponibilita'  finanziarie   ordinarie   destinate   al   fabbisogno
sanitario standard  nazionale  al  quale  concorre  lo  Stato,  fermo
restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.