Art. 1 ter 
 
Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica  presso  le
strutture per anziani, persone con disabilita' e  altri  soggetti  in
                      condizione di fragilita' 
 
    
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   il    Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida  per
la  prevenzione,  il  monitoraggio  e  la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite  e
le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate  e
non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che
durante  l'emergenza  erogano  prestazioni  di  carattere  sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,  socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con  disabilita',  minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti  in  condizione
di fragilita'. 
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto  dei
seguenti principi: 
  a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone
ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1; 
  b) garantire la sicurezza di tutto il personale,  sanitario  e  non
sanitario, impiegato presso le strutture di cui  al  comma  1,  anche
attraverso la  fornitura  di  dispositivi  medici  e  dispositivi  di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio; 
  c) prevedere protocolli specifici per la  tempestiva  diagnosi  dei
contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento; 
  d) disciplinare le misure di  igiene  fondamentali  alle  quali  il
personale in servizio e' obbligato ad attenersi; 
  e) prevedere protocolli specifici per  la  sanificazione  periodica
degli ambienti. 
  3. Le strutture di cui  al  comma  1  sono  equiparate  ai  presidi
ospedalieri  ai  fini  dell'accesso,  con  massima  priorita',   alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di  ogni  altro
dispositivo  o  strumento  utile  alla  gestione  e  al  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.