Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale
infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli»;  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli  esercenti
le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti   la   professione   di
assistente sociale e operatori socio-sanitari.»; 
    b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «e
socio-sanitario»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «e   nei   Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale». 
  2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020 n.27, e' sostituita dalla seguente: 
    d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e  dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali  per  l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici  ad
uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e  altri  dispositivi  per  la  lettura  in  formato
elettronico,  non   piu'   commercializzati   o   non   idonei   alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni  o  vizi  che
non  ne  modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
similari;».