Art. 11 
 
    Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «l'assistito»  sono  inserite  le
seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori  del
Servizio sanitario nazionale»; 
    b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:  «comma  7»,  sono
aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui  al
comma 15-ter»; 
    c) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  FSE  e'
alimentato con i dati degli eventi clinici presenti  e  trascorsi  di
cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le
professioni  sanitarie  che  prendono   in   cura   l'assistito   sia
nell'ambito  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   dei   servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli  stessi,  nonche',  su
iniziativa dell'assistito,  con  i  dati  medici  in  possesso  dello
stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di
cui al comma 15-ter.»; 
    d) il comma 3-bis e' abrogato; 
    e) al comma 4, dopo  la  parola  «regionali»,  sono  inserite  le
seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo
le parole «l'assistito»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «secondo  le
modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel  rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»; 
    f) al  comma  15-ter,  numero  3),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le  parole:  «per  la  trasmissione  telematica»,  sono
inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»; 
      2) le parole: «alimentazione e consultazione»  sono  sostituite
con le seguenti: «alimentazione, consultazione  e  conservazione,  di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale  dei  consensi  e
relative revoche, da associarsi agli assistiti  risultanti  nell'ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita'  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al numero 3) del presente comma; 
      4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti  nell'ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilita'  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma; 
      4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale  FSE,  secondo
le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,  l'accesso  on
line al FSE  da  parte  dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  Determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale. »; 
    h) al comma 15-septies, dopo le parole:  «di  farmaceutica»  sono
inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,»
e dopo le parole: «specialistica  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  le  ricette  e  le
prestazioni erogate  non  a  carico  del  SSN,»  e,  dopo  la  parola
«integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i  dati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al  relativo
referto, secondo le modalita' stabilite, previo  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3)
del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
liberta' degli interessati,»; 
    i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi: 
      « 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del  comma  7,
sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del  Garante
per la protezione dei dati personali. 
      15-novies.  Ai  fini  dell'alimentazione  dei  FSE   attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto  di  cui
al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le  modalita'  tecniche
con le quali: 
        a) il  Sistema  Informativo  Trapianti  del  Ministero  della
salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile  ai
FSE i dati relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli
organi e tessuti; 
        b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE
i dati relativi alla situazione vaccinale; 
        c) il Centro Unico di  prenotazione  di  ciascuna  regione  e
provincia autonoma rende disponibili ai  FSE  i  dati  relativi  alle
prenotazioni.».