Art. 11 bis 
 
        Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche 
 
  1. Al fine di promuovere  in  Italia  le  sperimentazioni  cliniche
essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
ad eventuali altre  emergenze  epidemiologiche  future,  al  comma  4
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  52,  le
parole:  «,l'assenza,  rispetto  allo  studio  proposto,  d'interessi
finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il
secondo grado, nel capitale dell'azienda  farmaceutica  titolare  del
farmaco  oggetto  di  studio,  nonche'  l'assenza  di   rapporti   di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo,  con  il
promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi  finanziari
propri, del coniuge o del convivente o di parente  entro  il  secondo
grado  rispetto  allo  studio  proposto,  nonche'   i   rapporti   di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo,  con  il
promotore, in qualunque fase dello studio vengano a  costituirsi.  Il
comitato etico  valuta  tale  dichiarazione  nonche'  l'assenza,  nel
capitale dell'azienda farmaceutica titolare del  farmaco  oggetto  di
studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del  coniuge
o del convivente, a  tutela  dell'indipendenza  e  dell'imparzialita'
della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio
dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».