Art. 12 
 
Accelerazione  dell'acquisizione  delle  informazioni  relative  alle
                        nascite e ai decessi 
 
  1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle  informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62,  comma  6,
lettera c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice  dell'amministrazione  digitale,  le  strutture  sanitarie,  i
medici, i medici necroscopi o altri  sanitari  delegati,  inviano  al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati: 
    a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1  del
regolamento di polizia mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; 
    d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo  30,  comma
2,del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.
396. 
  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1  esonera  i  soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di  ulteriore  attestazione
cartacea. 
  3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende  immediatamente  disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1: 
    a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale; 
    b) tramite Posta elettronica certificata  (PEC),  ai  Comuni  non
ancora collegati alla ANPR; 
    c) all'ISTAT. 
  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti i dati di cui  al  presente  articolo  e  le
relative modalita' tecniche di trasmissione. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.