Art. 13 
 
Rilevazioni    statistiche    dell'ISTAT    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
della necessita' e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e  produttivo
nazionale  e  sui  fenomeni  sociali,  epidemiologici  e  ambientali,
nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione,  anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della  fase  di  ripresa,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  g),  e  dell'articolo  89  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, nonche'  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc)del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  l'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento, anche in contitolarita' con  altri  soggetti  che  fanno
parte o partecipano al Sistema  statistico  nazionale,  che  verranno
indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato,  fino  al
termine  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con  delibera   del
Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020  e  per  i  dodici  mesi
successivi,  a  trattare  dati   personali,   anche   inerenti   alle
particolari categorie di dati e relativi a condanne penali  e  reati,
di cui agli articoli 9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  nel
rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di
cui al comma 2,  per  effettuare  rilevazioni,  anche  longitudinali,
elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli  interessati  sul
territorio  nazionale,  volte  alla  comprensione  della   situazione
economica, sociale ed epidemiologica italiana. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati  personali  di
cui agli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  sono
individuati  in  una  o  piu'  specifiche  direttive  del  presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione  dei
dati  personali,  e  sono  svolti  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003  e  delle  Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo,  nonche'  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono  indicati  gli  specifici
scopi perseguiti, i tipi di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti  fondamentali  e
le liberta' degli interessati, le  fonti  amministrative  utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione. 
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  anche  in  forma
sintetica.  Le  informazioni  agli  interessati  sono  pubblicate  in
maniera completa e facilmente  consultabili  sul  sito  istituzionale
dell'ISTAT. 
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente  articolo,  privi   di   ogni   riferimento   che   permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini  di  ricerche
di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per  trattamenti  a  fini
statistici  o  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale, di cui  all'allegato  A4  del  medesimo
decreto legislativo, nonche'  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio  2018,
n.5. La diffusione  dei  dati  trattati  nell'ambito  delle  indagini
statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in  forma
anonima e aggregata. 
  6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.