Art. 16 bis 
 
Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge
23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli  operatori  sanitari,  agli
infermieri, agli operatori socio-sanitari  e  agli  altri  lavoratori
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del  contagio  da
                              COVID-19 
 
  1. L'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  e'  estesa  ai  medici,  agli
operatori sanitari, agli infermieri, ai  farmacisti,  agli  operatori
socio-sanitari nonche' ai  lavoratori  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che  durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata,  una  patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come  concausa,  del
contagio da COVID-19.