Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo  2020,
                                n. 18 
 
  1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le  seguenti  «e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della  proprieta',
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e  dei  soggetti  attuatori  nominati  ai  sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.  630
del 2020 di  strutture  per  ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».