Art. 18 bis 
 
Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
                            2016, n. 122 
 
    
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  e   urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di  contenimento
e della riduzione dei servizi a  essa  collegate,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di
3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle
risorse stanziate ai sensi del  primo  periodo  e  nei  limiti  delle
stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle  vittime  dei
reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il  coniuge,
anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile  o
contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o  ad  esso
legata da relazione affettiva, anche ove cessata. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.