Art. 19 
 
        Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del  decreto-  legge  17
marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento  giuridico  ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale,
a domanda,  di  personale  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con  una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle  misure  di  seguito
stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 
    a)  70  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30  dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
    b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di  maresciallo,  di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. 
  2. Le domande di  partecipazione  sono  presentate  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del  personale  militare  sul  portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it  e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n.18  del  2020,  costituiscono  titolo  di  merito  da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli  delle
Forze armate. 
  3-bis. I medici arruolati ai sensi del  presente  articolo  nonche'
quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di  corso
di  una  scuola  universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia,  restano  iscritti  alla  scuola   con   sospensione   del
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,   tecniche   e   assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
  3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della
ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in  servizio
temporaneo  nell'Arma  dei  carabinieri  non   sono   attribuite   le
qualifiche di ufficiale di polizia  giudiziaria  e  di  ufficiale  di
pubblica sicurezza. 
  4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021 
  5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui  all'articolo  9,  del  decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro  84.132.000  per
l'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede,  quanto  a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.