Art. 2 
 
Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza   da
                              COVID-19 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome,  al  fine  di  rafforzare
strutturalmente   il   Servizio   sanitario   nazionale   in   ambito
ospedaliero, tramite  apposito  piano  di  riorganizzazione  volto  a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,  come  quella  da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'  in  regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in  aree  di  assistenza  ad  alta
intensita' di cure,  rendendo  strutturale  la  risposta  all'aumento
significativo  della  domanda  di  assistenza   in   relazione   alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2,  ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di  cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute  con  il
procedimento stabilito  al  comma  8,  sono  recepiti  nei  programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini  esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in  sede  di  monitoraggio  dei  citati  programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi  di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi',  strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto  di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  tale
incremento strutturale determina una  dotazione  pari  a  0,14  posti
letto per mille abitanti. 
  2.  Le   regioni   e   le   province   autonome   programmano   una
riqualificazione di 4.225 posti letto  di  area  semi-intensiva,  con
relativa   dotazione   impiantistica   idonea   a    supportare    le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento  e
ristrutturazione di  unita'  di  area  medica,  prevedendo  che  tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in  regime  di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In  relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per  cento  dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la  possibilita'  di
immediata conversione in posti letto di terapia  intensiva,  mediante
integrazione   delle   singole   postazioni   con    la    necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al  funzionamento  dei
predetti posti letto, a  decorrere  dal  2021,  si  provvede  con  le
risorse umane programmate a legislazione vigente. 
  3. Allo scopo di fronteggiare  l'emergenza  pandemica,  e  comunque
fino al 31 dicembre 2020, si  rendono  disponibili,  per  un  periodo
massimo di 4 mesi dalla data  di  attivazione,  300  posti  letto  di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture  movimentabili,  ciascuna
delle  quali  dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare   in   aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma. 
  4. Le regioni e  le  province  autonome,  che  abbiano  individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti  affetti  dal
COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture  ospedaliere,  provvedono  a
consolidare la separazione  dei  percorsi  rendendola  strutturale  e
assicurano la ristrutturazione dei reparti  di  pronto  soccorso  con
l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i  pazienti
sospetti di  COVID-19  o  potenzialmente  contagiosi,  in  attesa  di
diagnosi. 
  5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad  aumentare
il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti  secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri  per  pazienti  non   affetti   da   COVID-19.   Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e  le  province
autonome    possono    assumere    personale    dipendente    medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15  maggio  2020.
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui  al
presente comma per l'anno 2020 e' riportato  nella  colonna  3  della
tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto. 
  5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, gli enti e le aziende del Servizio  sanitario  nazionale,
anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in  esubero,
possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11
del   decreto-legge   30   aprile   2019,   n.35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure  selettive
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le  categorie
A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento  anche  di  prestazioni  di  lavoro  flessibile  di   cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  6.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole:   «destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale»;  dopo  le
parole  «del  personale  del  comparto  sanita'»  sono  inserite   le
seguenti:  «nonche',  per  la  restante  parte,  i   relativi   fondi
incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo  23,  comma  2
del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.75»  sono  inserite  le
seguenti: «e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di spesa di personale»; 
    b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti  le
parole: «Tali importi possono essere  incrementati,  fino  al  doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province  autonome,  con  proprie
risorse disponibili a legislazione  vigente,  a  condizione  che  sia
salvaguardato l'equilibrio  economico  del  sistema  sanitario  della
regione e  della  provincia  autonoma,  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita'
previste  dall'articolo  86,  comma  6,  del   contratto   collettivo
nazionale   di   lavoro   relativo   al   personale   del    comparto
sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere  sulle  risorse
di  cui  al  presente  comma  destinate  a   incrementare   i   fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome  possono  riconoscere
al personale di cui al comma 1 un  premio,  commisurato  al  servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  di  importo  non
superiore a 2.000  euro  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del  dipendente  e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi  e  degli
oneri a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  all'ammontare
delle   predette   risorse   destinate   a   incrementare   i   fondi
incentivanti». 
  6-bis.  Allo  scopo  di   concorrere   alla   remunerazione   delle
prestazioni correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico  europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e'
autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite massimo  di  spesa.  All'attuazione  del  presente
comma si provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato  dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  5,  terzo  periodo,  del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del  decreto  legge  17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n.27, le Regioni e le province  autonome  sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in  deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da  ripartirsi,  per  il  medesimo  anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne  3  e  5  della
tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.  All'onere
di  240.975.000  euro  si  provvede  a   valere   sul   livello   del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre
lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le  regioni  e
le province autonome  indicano  le  unita'  di  personale  aggiuntive
rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte,
ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter  del  decreto  legge  17  marzo
2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,
n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,  secondo  periodo,  del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni  e  le
province autonome  sono  autorizzate  ad  incrementare  la  spesa  di
personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga  ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia  di  spesa  di
personale, da ripartirsi,  a  decorrere  dall'anno  2021,  a  livello
regionale come indicato nelle colonne 6 e  7  della  tabella  di  cui
all'allegato C annesso al presente decreto. 
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di  cui  ai  commi  successivi,  al
Ministero della salute,  che  provvede  ad  approvarlo  entro  trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la  regione  o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci  giorni,
durante i quali il termine di approvazione  e'  sospeso.  Decorso  il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso  da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di  un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il  piano  e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di  trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5,  primo  periodo,  del
presente  articolo,  per  l'anno  2020  e'   autorizzata   la   spesa
complessiva di 1.467.491.667  euro,  di  cui  1.413.145.000  euro  in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal  comma  3.  A  tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'importo di  1.467.491.667
euro. Per far  fronte  ai  successivi  oneri  di  manutenzione  delle
attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto  soccorso  e  dei
mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere  complessivo
di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e  7,  nonche'  al
fine di integrare le risorse per le finalita'  di  cui  al  comma  6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine,  e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per  l'anno  2020,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui  al  presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2020
e per gli  importi  indicati  nell'Allegato  C  annesso  al  presente
decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei  rispettivi
servizi sanitari  regionali  provvedono  alla  rendicontazione  delle
spese  sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito  centro   di   costo
«COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27.
A decorrere  dall'anno  2021,  all'onere  pari  a  347.060.000  euro,
relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del
presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma  1,  considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti  alla  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono  di
1.413.145.000 euro, da  ripartire  a  livello  regionale  secondo  la
Tabella di cui all'Allegato D  annesso  al  presente  decreto,  e  di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3.  Il
Commissario  Straordinario   procedera',   nell'ambito   dei   poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  a
dare attuazione ai  piani,  garantendo  la  massima  tempestivita'  e
l'omogeneita'  territoriale,  in  raccordo  con  ciascuna  regione  e
provincia autonoma. 
  12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo  122  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche  come  «decreto-legge  17
marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di  regione  o  di  provincia
autonoma che  agisce  conseguentemente  in  qualita'  di  commissario
delegato. L'incarico di commissario  delegato  per  l'attuazione  del
piano di cui al comma 1 e' svolto a  titolo  gratuito,  nel  rispetto
delle  direttive  impartite  e  delle   tempistiche   stabilite   dal
Commissario straordinario. 
  13. Le opere  edilizie  strettamente  necessarie  a  perseguire  le
finalita' di cui al presente  articolo  possono  essere  eseguite  in
deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e  delle  successive  eventuali  proroghe,  agli
obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi  antincendio  si
intende assolto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81. I  lavori  possono  essere  iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia  di
inizio di attivita' presso il comune competente. 
  13-bis. Ai fini del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma
626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con  riferimento  alle
opere necessarie  a  perseguire  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo   realizzate   mediante   il   ricorso    al    partenariato
pubblico-privato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato  ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro
per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
di  esperti  individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa
effettuata  mediante  avviso  pubblico  tra  persone  di   comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al  potenziamento
dell'attivita'  e  delle  strutture  del  citato  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,  pari  a  100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario  e'  delle
aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale  presso  le  quali  sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in  tutto  o  in
parte  alla  realizzazione  delle  opere  anteriormente  al  presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a  finanziarle  a  valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse» 
  15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.