Art. 20 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale  sanitario
  e delle sale operative 
  1. Ai fini dello svolgimento,  da  parte  del  personale  medico  e
paramedico e delle sale operative delle Forze  armate,  dei  maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus COVID-19, fino alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
e' autorizzata, per l'anno 2020,  l'ulteriore  spesa  complessiva  di
euro  1.000.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni   di   lavoro
straordinario. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.