Art. 21 
 
Prolungamento  della  ferma  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e
  reclutamento  straordinario  di  infermieri  militari  in  servizio
  permanente 
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente: 
      « Art. 2204-ter (Prolungamento della  ferma  dei  volontari  in
ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di  un  anno,
che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano  il  periodo  di  rafferma
ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954,  comma
1, e  2204,  comma  1,  possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle
consistenze organiche previste a legislazione  vigente,  su  proposta
della  Forza  armata  di  appartenenza  e   previo   consenso   degli
interessati, al prolungamento della ferma per un periodo  massimo  di
sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. 
      2. I volontari al  termine  del  secondo  periodo  di  rafferma
biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021
e 2022  partecipano  alle  procedure  per  il  transito  in  servizio
permanente, possono essere  ammessi,  nei  limiti  delle  consistenze
organiche previste a legislazione vigente  e  previo  consenso  degli
interessati,  al  prolungamento   della   rafferma   per   il   tempo
strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ». 
    b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente: 
      « Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo  dei
marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli  682  e
760 e nell'ambito delle consistenze del personale di  ciascuna  Forza
armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207,
e' autorizzato, per il solo anno  2020,  il  reclutamento,  a  nomina
diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente,  mediante
concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente,  di
cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare. 
      2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al  personale  in
servizio appartenente ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei  volontari  in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti  di  eta',  in
possesso dei seguenti requisiti: 
        a) laurea per  la  professione  sanitaria  infermieristica  e
relativa abilitazione professionale; 
        b)  non   aver   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna. 
      3. Le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso,  compresi  la
tipologia e i criteri di valutazione dei titoli  di  merito  ai  fini
della formazione della  graduatoria,  sono  stabiliti  dal  bando  di
concorso.».