Art. 23 
 
Ulteriori misure per la  funzionalita'  del  Ministero  dell'interno,
  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
  1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento,  fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento  della  diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base  delle  esigenze  segnalate  dai
prefetti territorialmente  competenti,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765  per  il  pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettuate  dalle  Forze   di
polizia,  nonche'  di  euro   111.329.528   per   la   corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
31 luglio 2020, alle  accresciute  esigenze  di  sanificazione  e  di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi
in  uso  alle  medesime  Forze,  nonche'  di  assicurare   l'adeguato
rifornimento   dei   dispositivi   di   protezione   individuale    e
dell'equipaggiamento   operativo   e   sanitario   d'emergenza,    e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640. 
  3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti  demandati  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2020,  la  spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per  il  pagamento
delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro  698.080  per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici  per  il  contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi  di  protezione
individuali del personale operativo e  i  dispositivi  di  protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. 
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio  2020,  lo  svolgimento
dei   compiti   demandati   al    Ministero    dell'interno,    anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per
spese sanitarie, di  pulizia  e  per  l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale, euro 2.511.700 per  acquisti  di  prodotti  e
licenze   informatiche,   ed   euro   416.000   per   materiale   per
videoconferenze e altri materiali. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  pari  a
euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  6. L'autorizzazione di cui al comma  301,  dell'articolo  1,  della
legge 27 dicembre 2017,  n.205,  relativa  all'invio,  da  parte  del
Ministero  dell'interno,  di  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e'  prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di  500  mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio  2021-2023.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato,  nel  limite  di  euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere  un'apposita
polizza   assicurativa   in   favore   del   personale   appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle  spese
mediche e sanitarie, non coperte  dall'INAIL,  sostenute  dai  propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7,  pari  a  euro
220.000 annui, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno.