Art. 3 bis 
 
Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, in materia di  assunzione  di  medici,  medici
veterinari,  odontoiatri,  biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici  e
                      psicologi specializzandi 
 
  1. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 547, le parole: «i medici e  i  medici  veterinari»sono
sostituite dalle  seguenti:  «i  medici,  i  medici  veterinari,  gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi»; 
  b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari  di
cui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  medici,  dei   medici
veterinari,  degli  odontoiatri,  dei  biologi,  dei   chimici,   dei
farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le  parole:  «della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti  alla
data» sono sostituite dalle seguenti: «della  pertinente  graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»; 
  c) al comma 548-bis: 
  1)  le  parole:  «di  formazione  medica  specialistica»,   ovunque
ricorrono,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di   formazione
specialistica»; 
  2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono  inserite
le seguenti: «, per i medici specializzandi,»; 
  3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i  medici  veterinari»
sono sostituite dalle seguenti: «I medici,  i  medici  veterinari,gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi»e le  parole:  «del  personale  della  dirigenza  medica  e
veterinaria» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  personale  della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»; 
  4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e'  inserita
la seguente:  «medici»  e  dopo  le  parole:  «trattamento  economico
previsto" sono inserite le seguenti: "per i  predetti  specializzandi
medici".