Art. 4 
 
          Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni 
               assistenziali per l'emergenza COVID-19 
 
  1.  Per   far   fronte   all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del  decreto-
legge 26 ottobre 2019,n. 124  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all'articolo  8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a  piano  di  rientro,  e  le
province autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo  3,
comma 1, lettera b), del decreto- legge 17  marzo  2020,  n.  18,  la
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i  maggiori
costi  correlati  all'allestimento  dei  reparti  e   alla   gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani  e
un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti  da
COVID-19. Il riconoscimento avviene in  sede  di  rinegoziazione  per
l'anno 2020  degli  accordi  e  dei  contratti  di  cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per  le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale  per  l'anno
2020 e con le risorse  previste  per  l'attuazione  dell'articolo  3,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3.  La  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese  a  pazienti
affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma  2,
sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di  emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, compatibilmente con il  fabbisogno  sanitario  riconosciuto  per
l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica  funzione
assistenziale  e'  determinata   con   riferimento   alle   attivita'
effettivamente svolte  e  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dalle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo  3,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge   17   marzo   2020,   n.
18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,
e della  circolare  della  Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero  della  salute  n.  2627  del  1°marzo  2020,
nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di  cui
all'articolo 19,comma 2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118,  relativi:  a)all'allestimento  e  ai  costi  di
attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per  pazienti
affetti  da  COVID-19  nelle  discipline  medico-internistiche  e  di
terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del
piano  di  cui  al  citato  articolo  3,comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge n.18 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai  costi  di  attesa  di
reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi  accertati
di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione
della  regione.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al   comma   2,
l'incremento  tariffario  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  con
riferimento ai maggiori oneri correlati ai  ricoveri  ospedalieri  di
pazienti  affetti  da  patologie  da  SARS-CoV-2,   sostenuti   dalle
strutture e dagli enti di cui al periodo precedente,  valutati  sulla
base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del
Ministero della salute e dalle informazioni  rese  disponibili  dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'. 
  4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati,  un  corrispettivo,
su base mensile, per  le  prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
articolo, fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento  dei  dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
  5. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2020, le  quali  sospendano  le  attivita'
ordinarie  anche  in  conseguenza  dell'applicazione   delle   misure
previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17  marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del  volume  di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020. 
  6. L'articolo 32  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  e'
abrogato.