Art. 5 
 
     Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi 
 
  1. Al fine di aumentare  il  numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024.  A  tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  di  26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026.  A  tale
fine e' corrispondentemente incrementato, per  i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023  e  a  26
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.