Art. 7 
 
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
                             popolazione 
 
  1. Il Ministero  della  salute,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a  indirizzi  generali  e  di
coordinamento  in  materia   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione delle  malattie,  nonche'  di  programmazione  tecnico
sanitaria  di   rilievo   nazionale   e   indirizzo,   coordinamento,
monitoraggio  dell'attivita'  tecnico   sanitaria   regionale,   puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  v),  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  nel  rispetto  del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  dati  personali,  anche  relativi  alla  salute  degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive  dell'evoluzione
del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le  modalita'  di
cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262. 
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della  salute,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,  sono
individuati  i  dati  personali,  anche   inerenti   alle   categorie
particolari  di  dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  UE
2016/679, che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili,  le
modalita' di  acquisizione  dei  dati  dai  sistemi  informativi  dei
soggetti che li detengono e le misure appropriate  e  specifiche  per
tutelare  i  diritti  degli   interessati,   nonche'   i   tempi   di
conservazione dei dati trattati.