Art. 8 
 
Proroga validita' delle ricette limitative dei  farmaci  classificati
                             in fascia A 
 
  1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i  pazienti  gia'  in
trattamento con  medicinali  classificati  in  fascia  A  soggetti  a
prescrizione medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non  sottoposti  a  Piano  Terapeutico  o  Registro  di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita' di erogazione  attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un  uso  il
piu' possibile esteso, la validita' della ricetta  e'  prorogata  per
una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza. 
  2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali  di  cui  al
comma 1, con ricetta  scaduta  e  non  utilizzata,  la  validita'  e'
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. 
  3. Per le nuove prescrizioni da  parte  del  centro  ospedaliero  o
dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  la  validita'  della
ricetta e' estesa a una durata massima di 60  giorni  per  un  numero
massimo di 6 pezzi per  ricetta,  necessari  a  coprire  l'intervallo
temporale di 60 giorni e tenuto  conto  del  fabbisogno  individuale,
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia'  previste,  tra  cui
quelle per le patologie croniche e  per  le  malattie  rare,  di  cui
all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente  articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un  peggioramento
della patologia di base o  un'intolleranza  o  nel  caso  in  cui  il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il  monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in  tali  casi  il  paziente
deve  rivolgersi  al  centro  ospedaliero  o  allo   specialista   di
riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole  regioni  e
dalle province autonome. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano  anche
ai medicinali classificati  in  fascia  A,  soggetti  a  prescrizione
medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e  RNRL),  non
sottoposti a Piano Terapeutico o  Registro  di  monitoraggio  AIFA  e
distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati. 
  5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  provvedere  a  distribuire,
nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata,  con  la
modalita'  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   lettera   a),   del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  i  medicinali
ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b)  e
c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni,  modalita'
di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico del Servizio sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentiti  le
organizzazioni maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  e  gli
ordini professionali. 
  5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma
1,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con   propria
determina, individua l'elenco dei  medicinali  di  cui  al  comma  1,
inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per  cui  ritenga
che  le  funzioni  di  appropriatezza  e  controllo  dei  profili  di
sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.