Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 
 
  1. Per l'anno 2020, al fine di  rafforzare  l'offerta  sanitaria  e
sociosanitaria territoriale, necessaria  a  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle  misure  di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e  rafforzare
un  solido  sistema  di  accertamento  diagnostico,  monitoraggio   e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati  e
dei loro contatti al fine di intercettare  tempestivamente  eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una  presa  in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei  pazienti  in  isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento  fiduciario,  le  regioni  e  le  province
autonome adottano piani di  potenziamento  e  riorganizzazione  della
rete assistenziale. I piani  di  assistenza  territoriale  contengono
specifiche misure di identificazione  e  gestione  dei  contatti,  di
organizzazione dell'attivita' di  sorveglianza  attiva  effettuata  a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con  i  medici
di  medicina  generale,  pediatri  di  libera  scelta  e  medici   di
continuita'  assistenziale  nonche'  con  le   Unita'   speciali   di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  al  fine  della
relativa  identificazione,  dell'isolamento  e  del  trattamento.   I
predetti piani  sono  recepiti  nei  programmi  operativi  richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi  dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni  e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle  persone  assistite,  con  le  risorse  umane   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di
idonei  requisiti   infrastrutturali   e   di   adeguate   competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei  fabbisogni  di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo,  le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal  Ministero  della  salute,  identificano  un  laboratorio
pubblico di riferimento  regionale  che  opera  in  collegamento  con
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  individua,  con   compiti   di
coordinamento a livello regionale,  ai  fini  dell'accreditamento,  i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti. 
  1-ter. I laboratori di microbiologia  individuati  dal  laboratorio
pubblico di riferimento regionale ai  sensi  del  comma  1-bis  hanno
l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test  molecolari  per
infezione   da   SARS-CoV-2   al    dipartimento    di    prevenzione
territorialmente competente.  Le  regioni  e  le  province  autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono  all'Istituto   superiore   di   sanita',   mediante   la
piattaforma  istituita  ai  fini  della  sorveglianza  integrata  del
COVID-19, ai  sensi  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del  capo  del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per  la
comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi. 
  1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi  1-bis  e  1-ter
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  2. Qualora, per le esigenze di cui al  comma  1,  occorra  disporre
temporaneamente di beni immobili  per  far  fronte  ad  improrogabili
esigenze  connesse  alla  gestione  dell'isolamento   delle   persone
contagiate   da   SARS-CoV-2,   fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
regioni  e  le  province  autonome  possono  stipulare  contratti  di
locazione di strutture alberghiere ovvero di  altri  immobili  aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre
2020. 
  3.  Le  aziende  sanitarie,  tramite  i  distretti,  provvedono  ad
implementare le  attivita'  di  assistenza  domiciliare  integrata  o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche  ospitati  presso  le
strutture individuate ai  sensi  del  comma  2,  garantendo  adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza  dei  pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e  di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino  al  31  dicembre
2020. 
  4. Le regioni e le province  autonome,  per  garantire  il  massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e  di  sicurezza  delle  cure  in  favore  dei  soggetti   contagiati
identificati attraverso le  attivita'  di  monitoraggio  del  rischio
sanitario, nonche' di tutte le  persone  fragili  la  cui  condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso,  qualora  non  lo  abbiano
gia' fatto, incrementano  e  indirizzano  le  azioni  terapeutiche  e
assistenziali  a  livello  domiciliare,  sia   con   l'obiettivo   di
assicurare le accresciute  attivita'  di  monitoraggio  e  assistenza
connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare  i  servizi
di assistenza domiciliare integrata  per  i  pazienti  in  isolamento
domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti  affetti
da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con  dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative,  di
terapia del dolore, e in generale per  le  situazioni  di  fragilita'
tutelate ai  sensi  del  Capo  IV  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione  e  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017  -  S.O.  n.
15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in  materia  di
organizzazione dei servizi domiciliari,  le  regioni  e  le  province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale  nei
limiti indicati al comma 10. 
  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3  e  4,
il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   coordina   la
sperimentazione,  per  il  biennio   2020-2021,   di   strutture   di
prossimita' per la promozione della  salute  e  per  la  prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena  integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti  del  Terzo  settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere  modalita'
di  intervento  che  riducano  le  scelte  di  istituzionalizzazione,
favoriscano  la  domiciliarita'  e  consentano  la  valutazione   dei
risultati  ottenuti,  anche  attraverso  il   ricorso   a   strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'. 
  5.  Al  fine  di  rafforzare   i   servizi   infermieristici,   con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o  di  comunita',
per potenziare  la  presa  in  carico  sul  territorio  dei  soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19,  anche
coadiuvando le Unita'  speciali  di  continuita'  assistenziale  e  i
servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i  soggetti  di
cui al comma  4,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.165,  possono,  in  relazione   ai   modelli   organizzativi
regionali,  utilizzare   forme   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata  e  continuativa,  con  decorrenza  dal  15
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con  infermieri  che  non  si
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato  con  strutture
sanitarie e  socio-sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  in
numero non superiore  a  otto  unita'  infermieristiche  ogni  50.000
abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto  agli
infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri
riflessi, per un monte ore settimanale massimo  di  35  ore.  Per  le
medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   possono   procedere   al
reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8  unita'  ogni
50.000  abitanti,  attraverso  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e
comunque nei limiti di cui al comma 10. 
  6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita'  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.  Per  la  funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al  periodo
precedente e' consentito anche ai  medici  specialisti  ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle  stesse.  In  considerazione
del ruolo attribuito alle predette  Unita'  speciali  di  continuita'
assistenziale,  ogni   Unita'   e'   tenuta   a   redigere   apposita
rendicontazione  trimestrale  dell'attivita'  all'ente  sanitario  di
competenza  che  la  trasmette  alla  regione  di  appartenenza.   Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
in sede di  monitoraggio  dei  Piani  di  cui  al  comma  1,  possono
richiedere le relative relazioni. 
  7. Ai fini della  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e  socio  sanitari
territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
supporto delle Unita' speciali di continuita'  assistenziale  di  cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero  non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un  monte  ore
settimanale  massimo  di  24  ore.  Per  le   attivita'   svolte   e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario  di  30
euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il  personale  degli
enti del Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione
delle  implicazioni  psicologiche  e  dei   bisogni   delle   persone
conseguenti alla pandemia di COVID-19, le  aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a  supporto  delle  unita'  speciali  di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre  2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a soggetti appartenenti  alla  categoria  professionale
degli  psicologi  di  cui  alla  legge  18  febbraio  1989,  n.   56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in  numero  non
superiore a  uno  psicologo  per  due  unita'  e  per  un  monte  ore
settimanale massimo di ventiquattro ore. 
  8. Per garantire  il  coordinamento  delle  attivita'  sanitarie  e
sociosanitarie  territoriali,  cosi'  come  implementate  nei   piani
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome   provvedono
all'attivazione di centrali  operative  regionali,  che  svolgano  le
funzioni in raccordo  con  tutti  i  servizi  e  con  il  sistema  di
emergenza-urgenza,  anche  mediante  strumenti   informativi   e   di
telemedicina. 
  9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da  COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo
2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina  dei
rapporti con  i  medici  di  medicina  generale  e'  complessivamente
incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la
retribuzione dell'indennita'  di  personale  infermieristico  di  cui
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo
nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10  milioni
di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente  stabilito  per
l'anno 2020. 
  10. Le regioni e le province autonome sono  autorizzate,  anche  in
deroga  ai  vincoli   previsti   dalla   legislazione   vigente,   ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per  l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione  dei
commi 4, 5 e 8 fino  agli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui
all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di
cui al comma 11. 
  11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25  milioni  di
euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis.  Per  l'attuazione
dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno  2020,  rispettivamente
la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di  14.256.000  euro,
per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del  comma  9  e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine
e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di  1.256.633.983  euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un  importo  pari  a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto  nei  commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo  e  sulla  base  delle  necessita'
legate  alla  distribuzione  delle  centrali  operative   a   livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi  di  quanto
previsto  dal  comma  8  del  presente  articolo.   La   ripartizione
complessiva  delle  somme  di  cui  al  presente  articolo   pari   a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui  all'allegato  A
annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al  comma  5,  a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di  480.000.000  euro
si provvede a valere sul livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato  per  l'anno  di
riferimento. Le regioni  e  le  province  autonome  e  gli  enti  dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione
delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Per  le
finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere  dall'anno  2021,
all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di  euro
per l'anno 2021 per la sperimentazione di  cui  al  comma  4-bis,  si
provvede a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato  per  l'anno  di
riferimento. Al termine del periodo  di  sperimentazione  di  cui  al
comma  4-bis,  le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono   a
trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
una relazione illustrativa  delle  attivita'  messe  in  atto  e  dei
risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma  pari  a
1.256.633.983  euro  per  l'anno   2020,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 18 Rifinanziamento fondi 
              1.  Il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
          sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato,  in
          relazione agli interventi previsti dagli articoli 1,  commi
          1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3,
          commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di  1.410  milioni
          di euro per  l'anno  2020,  di  cui  750  milioni  di  euro
          ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano sulla base di quanto previsto  dalla  tabella  A
          allegata  al  presente  decreto  e  660  milioni  di   euro
          ripartiti sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  del
          Ragioniere generale dello Stato 10 marzo  2020,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo  2020.  Al
          relativo finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga  alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente, sulla  base  delle  quote
          d'accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto   corrente
          rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti  dei  rispettivi  servizi
          sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno
          2020,  all'apertura  di  un  centro   di   costo   dedicato
          contrassegnato dal  codice  univoco  "COV  20",  garantendo
          pertanto una tenuta distinta  degli  accadimenti  contabili
          legati  alla  gestione  dell'emergenza  che  in  ogni  caso
          confluiscono nei modelli economici di cui  al  decreto  del
          Ministro  della  salute  24  maggio  2019,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n.  147
          del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e  provincia  autonoma
          e' tenuta a redigere un apposito programma operativo per la
          gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare  da  parte
          del Ministero della salute di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte  dei
          predetti Ministeri congiuntamente. 
              2. In considerazione delle  esigenze  straordinarie  ed
          urgenti derivanti dalla diffusione  del  COVID-19,  per  le
          verifiche dell'equilibrio economico del Servizio  sanitario
          nazionale  relative  all'anno  2019,  per  l'anno  2020  il
          termine del 30 aprile di cui  all'articolo  1,  comma  174,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e'  differito  al  31
          maggio e, conseguentemente, il termine  del  31  maggio  e'
          differito al 30 giugno. 
              3. Al fine di far fronte  alle  straordinarie  esigenze
          connesse allo stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
          dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per  l'anno  2020  il
          fondo di cui all'articolo 44,  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  1.650  milioni  di
          euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo  6,  comma
          10. 
              4. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 27
          febbraio 2020, n.  640  (Ulteriori  interventi  urgenti  di
          protezione civile in relazione  all'emergenza  relativa  al
          rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
          derivanti da agenti  virali  trasmissibili)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020 
              « 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta' 
              1. - 6. Omissis 
              7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente  di
          beni immobili per  far  fronte  ad  improrogabili  esigenze
          connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su
          proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito
          il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente,
          puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in  uso
          di strutture alberghiere, ovvero di altri  immobili  aventi
          analoghe caratteristiche di  idoneita',  per  ospitarvi  le
          persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o
          in permanenza domiciliare, laddove tali misure non  possano
          essere  attuate   presso   il   domicilio   della   persona
          interessata.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 7 Gestione delle risorse umane 
              1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita'  e
          pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza  di  ogni
          forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa  al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
              6-quinquies. Rimangono ferme le  speciali  disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'all'articolo  4-bis  del
          citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.   4-bis   Unita'    speciali    di    continuita'
          assistenziale 
              1. Al fine di consentire al medico di medicina generale
          o al pediatra di libera scelta o al medico  di  continuita'
          assistenziale  di   garantire   l'attivita'   assistenziale
          ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del  10
          marzo 2020, presso una sede  di  continuita'  assistenziale
          gia' esistente, una unita' speciale  ogni  50.000  abitanti
          per  la  gestione  domiciliare  dei  pazienti  affetti   da
          COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero.
          L'unita' speciale e' costituita da un numero di medici pari
          a  quelli  gia'  presenti   nella   sede   di   continuita'
          assistenziale  prescelta.  Possono  far  parte  dell'unita'
          speciale: i medici  titolari  o  supplenti  di  continuita'
          assistenziale;  i  medici  che  frequentano  il  corso   di
          formazione  specifica  in   medicina   generale;   in   via
          residuale, i laureati in medicina e chirurgia  abilitati  e
          iscritti all'ordine di  competenza.  L'unita'  speciale  e'
          attiva sette giorni su  sette,  dalle  ore  8,00  alle  ore
          20,00, e per le attivita' svolte nell'ambito  della  stessa
          ai medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro  per
          ora. 
              2. Il medico di medicina  generale  o  il  pediatra  di
          libera scelta o  il  medico  di  continuita'  assistenziale
          comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
          del triage telefonico,  il  nominativo  e  l'indirizzo  dei
          pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale,
          per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
          essere  dotati  di  ricettario   del   Servizio   sanitario
          nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
          e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte. 
              3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
          in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente  diverso  e
          separato dai locali adibiti all'accettazione  del  medesimo
          pronto soccorso,  al  fine  di  consentire  alle  strutture
          sanitarie di svolgere al contempo  le  ordinarie  attivita'
          assistenziali. 
              4.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia  limitatamente  alla  durata   dello   stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita  dalla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
              «Art. 11 Disposizioni in  materia  di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale 
              1. A decorrere dal 2019,  la  spesa  per  il  personale
          degli enti del Servizio sanitario nazionale delle  regioni,
          nell'ambito del livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma
          restando la compatibilita' finanziaria,  sulla  base  degli
          indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola Regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutati  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
          medesima Regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2021,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
              2. Ai fini del comma 1, la  spesa  e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              3. Le regioni,  previo  accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
              4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle  regioni
          e delle province autonome che provvedono  al  finanziamento
          del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
          nel loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              [4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non
          si applicano alle regioni  e  alle  province  autonome  che
          provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo  del
          Servizio sanitario  nazionale  sul  loro  territorio  senza
          alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.] 
              4-ter.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al quinto periodo: 
              1) le parole: «il blocco automatico del turn  over  del
          personale del  servizio  sanitario  regionale  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,»  sono
          soppresse; 
              2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
          dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
          quello di verifica»; 
              b) al sesto periodo, le parole: «del blocco  automatico
          del turn over e» sono soppresse; 
              c)  al  settimo  periodo,  le  parole:  «dei   predetti
          vincoli» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  predetto
          vincolo». 
              4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Nell'elenco nazionale di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106». 
              4-quinquies. All'articolo 11, comma 6,  primo  periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  «sicurezza  degli  alimenti»  sono   aggiunte   le
          seguenti: «e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti». 
              5.  Nelle   more   della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
              5-bis.  Nelle  more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.» 
              La legge 18 febbraio 1989, n. 56  recante  «Ordinamento
          della  professione  di  psicologo»  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1989, n. 46. 
              - Si riporta il testo degli articoli  46  e  59,  primo
          comma, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005: 
              «ART.  46  -  FONDO   A   RIPARTO   PER   LA   QUALITA'
          DELL'ASSISTENZA. 
              1. E' istituito in ogni singola Regionale  un  fondo  a
          riparto per la  retribuzione  degli  istituti  soggetti  ad
          incentivazione come definiti dall'art. 59 lettera B. 
              2. Il  fondo  e'  finalizzato  ad  incentivare  assetti
          organizzativi, strutturali  e  obiettivi  assistenziali  di
          qualita' dell'assistenza primaria. 
              3.  E'  demandata  alla  contrattazione  regionale   la
          definizione di ulteriori contenuti  e  delle  modalita'  di
          attuazione,  secondo  quanto  definito  dall'art.  14   del
          presente Accordo.» 
              «ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO. 
              1. In attuazione di  quanto  previsto  all'art.  9  del
          presente  Accordo,  tenuto  conto  che  il  distretto  deve
          assicurare i servizi di assistenza primaria  relativi  alle
          attivita' sanitarie e sociosanitarie  (art.  3  quater  del
          D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche  ed  integrazioni),
          ivi compresa la continuita'  assistenziale,  attraverso  il
          coordinamento   e   l'approccio    multidisciplinare,    in
          ambulatorio e a domicilio,  tra  il  medico  di  assistenza
          primaria,  i  pediatri  di  libera  scelta,  i  servizi  di
          continuita'  assistenziale  ed  i   presidi   specialistici
          ambulatoriali, nonche'  con  le  strutture  ospedaliere  ed
          extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies  del  D.L.vo
          n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e che  il
          «Programma delle attivita'  territoriali»  comprende,  come
          previsto  dall'art.  3-quater  del  D.L.vo  n.  502/92,   e
          successive modifiche ed  integrazioni,  anche  l'erogazione
          della medicina  generale  e  specifica  le  prestazioni  ed
          attivita'  di  competenza  della  stessa   risultanti   dal
          presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il
          trattamento  economico   dei   medici   convenzionati   per
          l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8,
          comma 1, lett. d), del  suddetto  decreto  legislativo,  si
          articola in : 
              a) quota capitaria per assistito ponderata, per  quanto
          stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale; 
              b) quota variabile  finalizzata  al  raggiungimento  di
          obiettivi e di standard erogativi e organizzativi  previsti
          dalla programmazione regionale e/o aziendale,  compresi  la
          medicina   associata,   l'indennita'   di    collaborazione
          informatica, l'indennita' di collaboratore di studio medico
          e l'indennita' di personale infermieristico; 
              c) quota per servizi calcolata in base al  tipo  ed  ai
          volumi di prestazioni, concordata a livello  regionale  e/o
          aziendale comprendente prestazioni  aggiuntive,  assistenza
          programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza
          domiciliare   integrata,   assistenza   programmata   nelle
          residenze  protette  e  nelle   collettivita',   interventi
          aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attivita'
          in  ospedali  di  comunita'  o  strutture  alternative   al
          ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed
          utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali,
          ulteriori attivita' o prestazioni richieste dalle Aziende. 
              Omissis.»