Art. 1 bis Borse di studio per medici 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250.