Art. 1 ter
Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le
strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in
condizione di fragilita'
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per
la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e
le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e
non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che
durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione
di fragilita'.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei
seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone
ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non
sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche
attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei
contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il
personale in servizio e' obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica
degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi
ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro
dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.