Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale
infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli»;  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli  esercenti
le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti   la   professione   di
assistente sociale e operatori socio-sanitari.»; 
    b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «e
socio-sanitario»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «e   nei   Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale». 
  2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020 n.27, e' sostituita dalla seguente: 
    d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e  dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali  per  l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici  ad
uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e  altri  dispositivi  per  la  lettura  in  formato
elettronico,  non   piu'   commercializzati   o   non   idonei   alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni  o  vizi  che
non  ne  modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
similari;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 22-bis e 47, comma
          1,  del  citato  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22-bis Iniziativa di solidarieta' in  favore  dei
          famigliari degli esercenti le professioni sanitarie,  degli
          esercenti la professione di assistente sociale e  operatori
          socio-sanitari. 
              1. Presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'
          istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di  euro
          per l'anno 2020 destinato  all'adozione  di  iniziative  di
          solidarieta' a favore dei  famigliari  degli  esercenti  le
          professioni sanitarie, degli esercenti  la  professione  di
          assistente  sociale  e  degli   operatori   socio-sanitari,
          impegnati  nelle  azioni   di   contenimento   e   gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che  durante  lo
          stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il
          31  gennaio  2020   abbiano   contratto,   in   conseguenza
          dell'attivita' di servizio  prestata,  una  patologia  alla
          quale sia conseguita la morte per effetto diretto  o  "come
          concausa" del contagio da COVID-19. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri sono individuate le modalita'  di  attuazione  del
          comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 47 Strutture per le  persone  con  disabilita'  e
          misure compensative di sostegno anche domiciliare 
              1. Sull'intero  territorio  nazionale,  allo  scopo  di
          contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e
          tenuto conto della difficolta' di far rispettare le  regole
          di distanziamento  sociale,  nei  Centri  semiresidenziali,
          comunque siano  denominati  dalle  normative  regionali,  a
          carattere       socio-assistenziale,       socio-educativo,
          polifunzionale,    socio-occupazionale,     sanitario     e
          socio-sanitario e nei  Centri  riabilitativi  ambulatoriali
          del  Servizio   sanitario   nazionale   per   persone   con
          disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto e fino alla  data
          di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  9  marzo   2020.   L'Azienda
          sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti  gestori  dei
          centri diurni di cui al primo periodo, attivare  interventi
          non differibili in favore delle persone con disabilita'  ad
          alta necessita' di sostegno  sanitario,  ove  la  tipologia
          delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
          consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
          In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui
          alla deliberazione del Consiglio dei  ministri  31  gennaio
          2020, le assenze dalle  attivita'  dei  centri  di  cui  al
          presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono
          causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  16
          della  legge  19  agosto   2016,   n.   166   (Disposizioni
          concernenti la donazione e  la  distribuzione  di  prodotti
          alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale  e
          per la limitazione degli sprechi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 16. Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite
          di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri  prodotti
          a fini di solidarieta' sociale 
              1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 novembre 1997,  n.  441,  non  opera  per  le
          seguenti tipologie  di  beni,  qualora  la  distruzione  si
          realizzi con la loro cessione gratuita  agli  enti  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge: 
              a) delle eccedenze alimentari di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera c); 
              b) dei medicinali, di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
          decreto  del  Ministro  della  salute  adottato  ai   sensi
          dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo  24
          aprile 2006, n.  219,  introdotto  dall'articolo  15  della
          presente legge; 
              c) degli articoli di medicazione  di  cui  le  farmacie
          devono   obbligatoriamente   essere   dotate   secondo   la
          farmacopea ufficiale, di cui al numero 114)  della  tabella
          A, parte III, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   non    piu'
          commercializzati,   purche'    in    confezioni    integre,
          correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
          in modo tale da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e
          l'efficacia originarie; 
              d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura  della
          persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa,
          degli integratori  alimentari,  dei  biocidi,  dei  presidi
          medico  chirurgici,  dei  prodotti  di  cartoleria   e   di
          cancelleria, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari; 
              d-bis) dei libri e dei  relativi  supporti  integrativi
          non   piu'   commercializzati    o    non    idonei    alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari; 
              d-ter) dei prodotti tessili  e  di  abbigliamento,  dei
          mobili e dei complementi di  arredo,  dei  giocattoli,  dei
          materiali  per  l'edilizia  inclusi  i  materiali  per   la
          pavimentazione, degli elettrodomestici  ad  uso  civile  ed
          industriale, nonche'  dei  televisori,  personal  computer,
          tablet, e-reader e altri  dispositivi  per  la  lettura  in
          formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei
          alla  commercializzazione  per  imperfezioni,  alterazioni,
          danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo
          o per altri motivi similari; 
              e) degli altri prodotti  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi
          del comma 7, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari. 
              Omissis.» 
                
              Note all'art. 11 
                
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e  sistemi  di
          sorveglianza nel settore sanitario 
              1.  Il  fascicolo  sanitario   elettronico   (FSE)   e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti  l'assistito,  riferiti  anche  alle
          prestazioni erogate al  di  fuori  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
              a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
              b)  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
              c) programmazione sanitaria,  verifica  delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
          Portale nazionale di cui al comma 15-ter. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici
          presenti  e  trascorsi  di  cui  al  comma  1  in   maniera
          continuativa e tempestiva, senza  ulteriori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  dai  soggetti  e  dagli  esercenti   le
          professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito  sia
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei  servizi
          socio-sanitari regionali sia  al  di  fuori  degli  stessi,
          nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
          possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del   FSE   aggiorna
          contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter. 
              3-bis.(abrogato). 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei  servizi  socio-sanitari  regionali  e  da  tutti   gli
          esercenti le professioni sanitarie  che  prendono  in  cura
          l'assistito secondo le modalita' di  accesso  da  parte  di
          ciascuno dei predetti soggetti e da parte  degli  esercenti
          le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure
          di sicurezza definite ai sensi del comma 7. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi
          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con
          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e
          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'
          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e
          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito
          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le
          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e
          aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 
              11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le  professioni
          sanitarie,  in  ragione  delle  rispettive  competenze,  di
          alimentare in maniera continuativa, senza  ulteriori  oneri
          per la finanza pubblica, i  sistemi  di  sorveglianza  e  i
          registri di cui al comma 10. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di
          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. Ferme  restando  le  funzioni  del  Commissario
          straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di  cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
          179, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base  delle
          esigenze avanzate dalle regioni e dalle province  autonome,
          nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo  con  il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze e  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  la
          progettazione dell'infrastruttura  nazionale  necessaria  a
          garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
          e' curata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attraverso  l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema
          Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2
          novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264
          del 12 novembre 2011, garantendo: 
              1)  l'interoperabilita'   dei   FSE   e   dei   dossier
          farmaceutici regionali; 
              2)   l'identificazione    dell'assistito,    attraverso
          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti
          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita
          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli
          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326; 
              3) per le regioni e province autonome che, entro il  31
          marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministero della  salute  di  volersi  avvalere
          dell'infrastruttura  nazionale  ai  sensi  del  comma   15,
          l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
          per la trasmissione telematica,  la  codifica  e  la  firma
          remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad
          esclusione dei dati di cui  al  comma  15-septies,  per  la
          successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di
          cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82 del FSE da parte delle medesime  regioni  e  province
          autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero della salute; 
              4) a partire dal 30  aprile  2017,  la  gestione  delle
          codifiche nazionali e regionali stabilite  dai  decreti  di
          cui al comma 7, rese disponibili dalle  amministrazioni  ed
          enti che le detengono, secondo le  modalita'  da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministero della salute. 
              4-bis)  l'istituzione   dell'Anagrafe   Nazionale   dei
          consensi e relative revoche, da associarsi  agli  assistiti
          risultanti   nell'ANA,   comprensiva   delle   informazioni
          relative  all'eventuale  soggetto  delegato  dall'assistito
          secondo la normativa vigente  in  materia  e  nel  rispetto
          delle modalita' e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dal decreto di cui al  numero  3)  del  presente
          comma; 
              4-ter)  la  realizzazione  dell'Indice  Nazionale   dei
          documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti
          nell'ANA, al fine di  assicurare  in  interoperabilita'  le
          funzioni del FSE, secondo  le  modalita'  e  le  misure  di
          sicurezza stabilite,  previo  parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
          3) del presente comma; 
              4-quater) la realizzazione del Portale  Nazionale  FSE,
          secondo le modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dal decreto di cui al  numero  3)  del  presente
          comma,   anche   attraverso   l'interconnessione   con    i
          corrispondenti portali delle regioni e  province  autonome,
          per consentire, tramite le funzioni dell'Indice  Nazionale,
          l'accesso on line al FSE da parte  dell'assistito  e  degli
          operatori   sanitari   autorizzati,    secondo    modalita'
          determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso  e'  fornito
          in  modalita'  aggregata,  secondo  quanto  disposto  dalla
          Determinazione n. 80 del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale. 
              15-quater.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze operano congiuntamente, per le parti di  rispettiva
          competenza, al fine di:  a)  valutare  e  approvare,  entro
          sessanta giorni,  i  piani  di  progetto  presentati  dalle
          regioni e dalle province autonome per la realizzazione  del
          FSE, verificandone la conformita' a  quanto  stabilito  dai
          decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
          l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali  a
          livello   nazionale,    per    indagini    epidemiologiche,
          valutazioni statistiche, registri nazionali e  raccolta  di
          dati a  fini  di  programmazione  sanitaria  nazionale;  b)
          monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
          e  delle  province  autonome,  conformemente  ai  piani  di
          progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
          a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
          tra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le
          province   autonome   per   l'accesso   al    finanziamento
          integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale  da
          verificare da parte del  Comitato  di  cui  all'articolo  9
          dell'intesa sancita  il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          predetta intesa del 23 marzo 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
              15-sexies.  Qualora  la  regione,  sulla   base   della
          valutazione del Comitato e del Tavolo  tecnico  di  cui  al
          comma 15-quater, non abbia adempiuto nei  termini  previsti
          dal medesimo comma 15-quater, il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
          ad adempiere entro i  successivi  trenta  giorni.  Qualora,
          sulla base delle valutazioni operate dai medesimi  Comitato
          e Tavolo  tecnico,  la  regione  non  abbia  adempiuto,  il
          Presidente della regione, nei successivi trenta  giorni  in
          qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti  necessari
          all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  e  ai  citati  Comitato  e  Tavolo
          tecnico. 
              15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in
          attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  entro  il  30  aprile  2017,  rende
          disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici  regionali,
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo
          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di
          farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
          specialistica a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' le ricette e le prestazioni erogate  non  a  carico
          del SSN, ai  certificati  di  malattia  telematici  e  alle
          prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
          nonche'  i  dati  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei  dati
          relativi alla prestazione erogata e  al  relativo  referto,
          secondo le modalita' stabilite, previo parere  del  Garante
          per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
          numero 3) del comma  15-ter,  che  individuera'  le  misure
          tecniche  e  organizzative  necessarie   a   garantire   la
          sicurezza del trattamento e i diritti e le  liberta'  degli
          interessati. 
              15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE
          e  del  dossier  farmaceutico,  definiti  con   i   decreti
          attuativi del comma 7,  sono  pubblicate  sul  portale  del
          nazionale FSE, previo parere del Garante per la  protezione
          dei dati personali. 
              15-novies.   Ai   fini   dell'alimentazione   dei   FSE
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, con il decreto di  cui  al  numero  3)  del
          comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche  con  le
          quali: 
              a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della
          salute di cui alla legge  1°  aprile  1999,  n.  91,  rende
          disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
          alla donazione degli organi e tessuti; 
              b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono  disponibili
          ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale; 
              c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna  regione
          e provincia  autonoma  rende  disponibili  ai  FSE  i  dati
          relativi alle prenotazioni.»