Art. 11 bis
Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche
1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche
essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le
parole: «,l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi
finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il
secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del
farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il
promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari
propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo
grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il
promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il
comitato etico valuta tale dichiarazione nonche' l'assenza, nel
capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di
studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge
o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita'
della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio
dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (Attuazione della
delega per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
11 gennaio 2018, n. 3), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 6 Indipendenza della sperimentazione clinica
e garanzia di assenza di conflitti di interessi
1. - 3. Omissis
4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in
materia, lo sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e
dell'imparzialita' della sperimentazione clinica, dichiara
preventivamente alla struttura presso la quale si svolge lo
studio clinico, gli interessi finanziari propri, del
coniuge o del convivente o di parente entro il secondo
grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi
titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio
vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale
dichiarazione nonche' l'assenza di partecipazioni azionarie
al capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco
oggetto di studi dello sperimentatore, del coniuge o del
convivente o di parente entro il secondo grado, a tutela
dell'indipendenza e dell'imparzialita' della
sperimentazione clinica, anche in momenti successivi
all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi
conflitti di interessi.»