Art. 12
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle
nascite e ai decessi
1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma
2,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione
cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non
ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le
relative modalita' tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 62 Anagrafe nazionale della popolazione residente
- ANPR
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero. Tale base di dati e' sottoposta
ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
alle regole tecniche di cui all'articolo 51.1 risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai
comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche
in modalita' telematica. I comuni inoltre possono
consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti
nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato-citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.»
- Si riporta il testo degli articoli 72 e 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 72. Dichiarazione di morte.
1. La dichiarazione di morte e' fatta non oltre le
ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato
civile del luogo dove questa e' avvenuta o, nel caso in cui
tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere e' stato
deposto.
2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da
una persona convivente con il defunto o da un loro delegato
o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di
riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento,
il direttore o chi ne e' stato delegato
dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte,
nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato
civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.»
«Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione.
1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di
un cadavere senza la preventiva autorizzazione
dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta
semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore
dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti
speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte
medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro
delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve
indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da
reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.:
«Art. 1. E' approvato l'unito regolamento di polizia
mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal
Ministro proponente.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 30
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396
del 2000:
«Art. 30. Dichiarazione di nascita.
1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non
essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la
dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile e'
corredata da una attestazione di avvenuta nascita
contenente le generalita' della puerpera, nonche' le
indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro
luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora
della nascita e del sesso del bambino.
Omissis.»