Art. 12 
 
Accelerazione  dell'acquisizione  delle  informazioni  relative  alle
                        nascite e ai decessi 
 
  1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle  informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62,  comma  6,
lettera c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice  dell'amministrazione  digitale,  le  strutture  sanitarie,  i
medici, i medici necroscopi o altri  sanitari  delegati,  inviano  al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati: 
    a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1  del
regolamento di polizia mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; 
    d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
    e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo  30,  comma
2,del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.
396. 
  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1  esonera  i  soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di  ulteriore  attestazione
cartacea. 
  3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende  immediatamente  disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1: 
    a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale; 
    b) tramite Posta elettronica certificata  (PEC),  ai  Comuni  non
ancora collegati alla ANPR; 
    c) all'ISTAT. 
  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti i dati di cui  al  presente  articolo  e  le
relative modalita' tecniche di trasmissione. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 62 Anagrafe nazionale della popolazione residente
          - ANPR 
              1.  E'  istituita  presso  il  Ministero   dell'interno
          l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
          dell'articolo 60, che subentra all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  quinto   comma
          dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,
          recante  "Ordinamento  delle  anagrafi  della   popolazione
          residente"  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  "Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero. Tale base di dati e'  sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole tecniche di  cui  all'articolo  51.1  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura  ai  comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie  funzioni,  il  Comune
          puo' utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  detenuti
          localmente e  costantemente  allineati  con  ANPR  al  fine
          esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
          non fornite da  ANPR.  L'ANPR  consente  esclusivamente  ai
          comuni la certificazione dei dati anagrafici  nel  rispetto
          di  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  anche
          in  modalita'  telematica.   I   comuni   inoltre   possono
          consentire,  anche  mediante   apposite   convenzioni,   la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, lettere a)  e  b),  l'accesso  ai  dati  contenuti
          nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con  la  Conferenza  Stato-citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del  presente  Codice  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  72  e  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396 (Regolamento per  la  revisione  e  la  semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'articolo
          2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127): 
              «Art. 72. Dichiarazione di morte. 
              1. La dichiarazione di morte  e'  fatta  non  oltre  le
          ventiquattro ore  dal  decesso  all'ufficiale  dello  stato
          civile del luogo dove questa e' avvenuta o, nel caso in cui
          tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere  e'  stato
          deposto. 
              2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o  da
          una persona convivente con il defunto o da un loro delegato
          o, in mancanza, da persona informata del decesso. 
              3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura  o  di
          riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro  stabilimento,
          il   direttore    o    chi    ne    e'    stato    delegato
          dall'amministrazione deve trasmettere avviso  della  morte,
          nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello  stato
          civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.» 
              «Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione. 
              1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di
          un   cadavere   senza    la    preventiva    autorizzazione
          dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare  in  carta
          semplice e senza spesa. 
              2. L'ufficiale dello stato civile  non  puo'  accordare
          l'autorizzazione se non  sono  trascorse  ventiquattro  ore
          dalla  morte,  salvi  i  casi  espressi   nei   regolamenti
          speciali, e dopo che  egli  si  e'  accertato  della  morte
          medesima per mezzo di un medico necroscopo o  di  un  altro
          delegato sanitario; questi deve rilasciare  un  certificato
          scritto della visita fatta nel quale,  se  del  caso,  deve
          indicare la esistenza di  indizi  di  morte  dipendente  da
          reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
          archivi di cui all'articolo 10. 
              3. In caso di cremazione si applicano  le  disposizioni
          di  cui  agli  articoli  79  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285
          (Approvazione  del  regolamento  di  polizia  mortuaria)  e
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.: 
              «Art. 1. E' approvato l'unito  regolamento  di  polizia
          mortuaria, composto di centootto  articoli  e  vistato  dal
          Ministro proponente.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  30
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  396
          del 2000: 
              «Art. 30. Dichiarazione di nascita. 
              1. La dichiarazione di  nascita  e'  resa  da  uno  dei
          genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal  medico  o
          dalla ostetrica o da altra  persona  che  ha  assistito  al
          parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di  non
          essere nominata. 
              2. Ai fini della formazione dell'atto  di  nascita,  la
          dichiarazione resa  all'ufficiale  dello  stato  civile  e'
          corredata  da  una   attestazione   di   avvenuta   nascita
          contenente  le  generalita'  della  puerpera,  nonche'   le
          indicazioni del comune, ospedale,  casa  di  cura  o  altro
          luogo ove e' avvenuta la nascita,  del  giorno  e  dell'ora
          della nascita e del sesso del bambino. 
              Omissis.»