Art. 13 
 
Rilevazioni    statistiche    dell'ISTAT    connesse    all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
della necessita' e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e  produttivo
nazionale  e  sui  fenomeni  sociali,  epidemiologici  e  ambientali,
nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione,  anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della  fase  di  ripresa,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  g),  e  dell'articolo  89  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, nonche'  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc)del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  l'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento, anche in contitolarita' con  altri  soggetti  che  fanno
parte o partecipano al Sistema  statistico  nazionale,  che  verranno
indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato,  fino  al
termine  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con  delibera   del
Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020  e  per  i  dodici  mesi
successivi,  a  trattare  dati   personali,   anche   inerenti   alle
particolari categorie di dati e relativi a condanne penali  e  reati,
di cui agli articoli 9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  nel
rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di
cui al comma 2,  per  effettuare  rilevazioni,  anche  longitudinali,
elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli  interessati  sul
territorio  nazionale,  volte  alla  comprensione  della   situazione
economica, sociale ed epidemiologica italiana. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati  personali  di
cui agli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  sono
individuati  in  una  o  piu'  specifiche  direttive  del  presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione  dei
dati  personali,  e  sono  svolti  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003  e  delle  Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo,  nonche'  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono  indicati  gli  specifici
scopi perseguiti, i tipi di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti  fondamentali  e
le liberta' degli interessati, le  fonti  amministrative  utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione. 
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  anche  in  forma
sintetica.  Le  informazioni  agli  interessati  sono  pubblicate  in
maniera completa e facilmente  consultabili  sul  sito  istituzionale
dell'ISTAT. 
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente  articolo,  privi   di   ogni   riferimento   che   permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini  di  ricerche
di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per  trattamenti  a  fini
statistici  o  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale, di cui  all'allegato  A4  del  medesimo
decreto legislativo, nonche'  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio  2018,
n.5. La diffusione  dei  dati  trattati  nell'ambito  delle  indagini
statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in  forma
anonima e aggregata. 
  6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 7. 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  89  del  citato
          Regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016: 
              «Art. 89 Garanzie e deroghe relative al  trattamento  a
          fini di archiviazione nel pubblico  interesse,  di  ricerca
          scientifica o storica o a fini statistici 
              1. Il trattamento a fini di archiviazione nel  pubblico
          interesse, di  ricerca  scientifica  o  storica  o  a  fini
          statistici e' soggetto a garanzie adeguate per i diritti  e
          le liberta' dell'interessato, in conformita'  del  presente
          regolamento.  Tali  garanzie  assicurano  che  siano  state
          predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare
          al fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della
          minimizzazione dei dati. Tali misure possono  includere  la
          pseudonimizzazione,  purche'  le  finalita'  in   questione
          possano essere conseguite  in  tal  modo.  Qualora  possano
          essere conseguite attraverso il trattamento  ulteriore  che
          non  consenta  o  non   consenta   piu'   di   identificare
          l'interessato, tali finalita' devono essere  conseguite  in
          tal modo. 
              2. Se i dati personali sono trattati a fini di  ricerca
          scientifica o storica  o  a  fini  statistici,  il  diritto
          dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe  ai
          diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21,  fatte  salve
          le condizioni e le garanzie  di  cui  al  paragrafo  1  del
          presente  articolo,  nella  misura  in  cui  tali   diritti
          rischiano  di  rendere  impossibile   o   di   pregiudicare
          gravemente il conseguimento delle  finalita'  specifiche  e
          tali deroghe sono  necessarie  al  conseguimento  di  dette
          finalita'. 
              3. Se i dati personali sono trattati per  finalita'  di
          archiviazione   nel   pubblico   interesse,   il    diritto
          dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe  ai
          diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte
          salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del
          presente  articolo,  nella  misura  in  cui  tali   diritti
          rischiano  di  rendere  impossibile   o   di   pregiudicare
          gravemente il conseguimento delle  finalita'  specifiche  e
          tali deroghe sono  necessarie  al  conseguimento  di  dette
          finalita'. 
              4. Qualora il trattamento di cui ai  paragrafi  2  e  3
          funga allo stesso tempo a un altro  scopo,  le  deroghe  si
          applicano solo al trattamento per le finalita'  di  cui  ai
          medesimi paragrafi.» 
              - Il testo  del  comma  2  dell'articolo  2-sexies  del
          citato decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 7. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          Regolamento (UE) 2016/679: 
              «Art. 10 Trattamento  dei  dati  personali  relativi  a
          condanne penali e reati 
              Il  trattamento  dei  dati  personali   relativi   alle
          condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
          sulla base dell'articolo  6,  paragrafo  1,  deve  avvenire
          soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica o se il
          trattamento e' autorizzato dal diritto dell'Unione o  degli
          Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti
          e le liberta'  degli  interessati.  Un  eventuale  registro
          completo delle condanne penali deve essere tenuto  soltanto
          sotto il controllo dell'autorita' pubblica.» 
              -  Si  riporta  l'Allegato   A   del   citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.: 
              «Allegato A 
              Regole deontologiche 
              A.1 Regole deontologiche relative  al  trattamento  dei
          dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica 
              (Deliberazione 29 novembre 2018,  n.  491,  in  G.U.  4
          gennaio 2019, n. 3) 
              A.2 Regole deontologiche per il trattamento a  fini  di
          archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca
          storica. 
              (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 513/2018,  in  G.U.
          15 gennaio 2019, n. 12) 
              A.3  Regole  deontologiche  per  trattamenti   a   fini
          statistici o di ricerca scientifica effettuati  nell'ambito
          del Sistema statistico nazionale. 
              (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 514/2018,  in  G.U.
          14 gennaio 2019, n. 11) 
              A.4  Regole  deontologiche  per  trattamenti   a   fini
          statistici o di ricerca scientifica. 
              (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 515/2018,  in  G.U.
          14 gennaio 2019, n. 11) 
              A.5 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i
          sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema  di
          crediti  al  consumo,  affidabilita'  e   puntualita'   nei
          pagamenti. 
              (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004,  in  G.U.  23
          dicembre 2004, n. 300) 
              A.6 Regole deontologiche  relative  ai  trattamenti  di
          dati  personali  effettuati  per  svolgere   investigazioni
          difensive o per fare valere o difendere un diritto in  sede
          giudiziaria. 
              (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 512/2018,  in  G.U.
          15 gennaio 2019, n. 12) 
              A.7 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il
          trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini   di
          informazione commerciale 
              (Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13
          ottobre 2015, n. 238).» 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          recante «Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222. 
                
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  5-ter
          del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  5-ter  Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati
          elementari raccolti per finalita' statistiche 
              1. Gli enti e uffici del Sistema  statistico  nazionale
          ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,
          di seguito Sistan, possono consentire  l'accesso  per  fini
          scientifici ai dati elementari, privi di  ogni  riferimento
          che  permetta  l'identificazione   diretta   delle   unita'
          statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici
          di cui i medesimi soggetti  siano  titolari,  a  condizione
          che: 
              a) l'accesso sia richiesto da ricercatori  appartenenti
          a universita', enti di ricerca e  istituzioni  pubbliche  o
          private o loro strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco
          redatto  dall'autorita'  statistica   dell'Unione   europea
          (Eurostat)  o  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito  di
          valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
          concede l'accesso  e  approvata  dal  Comitato  di  cui  al
          medesimo comma 3; 
              b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto  abilitato
          a  rappresentare  l'ente   richiedente,   un   impegno   di
          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei
          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti
          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,
          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
          dati; 
              c) sia presentata una proposta di ricerca e  la  stessa
          sia ritenuta adeguata, sulla base dei  criteri  di  cui  al
          comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del  Sistan  che
          concede l'accesso. Il progetto deve  specificare  lo  scopo
          della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non  puo'
          essere conseguito senza l'utilizzo di  dati  elementari,  i
          ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,  i
          metodi  di  ricerca  e  i  risultati   che   si   intendono
          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate
          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente
          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto
          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli
          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati
          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,
          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena
          l'applicazione della  sanzione  di  cui  all'articolo  162,
          comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              Omissis.» 
              La  legge  11  gennaio  2018,  n.  5   recante   «Nuove
          disposizioni in materia di iscrizione e  funzionamento  del
          registro  delle  opposizioni  e  istituzione  di   prefissi
          nazionali per le chiamate telefoniche a  scopo  statistico,
          promozionale e di ricerche di mercato» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28.