Art. 13 Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc)del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del trattamento, anche in contitolarita' con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana. 2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o piu' specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione. 4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT. 5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n.5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in forma anonima e aggregata. 6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nei riferimenti normativi all'art. 7. - Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: «Art. 89 Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e' soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato, in conformita' del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purche' le finalita' in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta piu' di identificare l'interessato, tali finalita' devono essere conseguite in tal modo. 2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalita'. 3. Se i dati personali sono trattati per finalita' di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalita'. 4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalita' di cui ai medesimi paragrafi.» - Il testo del comma 2 dell'articolo 2-sexies del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 7. - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato Regolamento (UE) 2016/679: «Art. 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica o se il trattamento e' autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica.» - Si riporta l'Allegato A del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.: «Allegato A Regole deontologiche A.1 Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica (Deliberazione 29 novembre 2018, n. 491, in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3) A.2 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 513/2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12) A.3 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 514/2018, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11) A.4 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 515/2018, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11) A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) A.6 Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 512/2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12) A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238).» - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): «Art. 5-ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Omissis.» La legge 11 gennaio 2018, n. 5 recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28.