Art. 13
Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,
nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc)del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del
trattamento, anche in contitolarita' con altri soggetti che fanno
parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno
indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al
termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi
successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle
particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati,
di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel
rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di
cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali,
elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul
territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione
economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono
individuati in una o piu' specifiche direttive del presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche' del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici
scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, le fonti amministrative utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma
sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in
maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale
dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere
comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini di ricerche
di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo
decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018,
n.5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini
statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in forma
anonima e aggregata.
6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016:
«Art. 89 Garanzie e deroghe relative al trattamento a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici
1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici e' soggetto a garanzie adeguate per i diritti e
le liberta' dell'interessato, in conformita' del presente
regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state
predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare
al fine di garantire il rispetto del principio della
minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la
pseudonimizzazione, purche' le finalita' in questione
possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano
essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che
non consenta o non consenta piu' di identificare
l'interessato, tali finalita' devono essere conseguite in
tal modo.
2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe ai
diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve
le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, nella misura in cui tali diritti
rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalita' specifiche e
tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette
finalita'.
3. Se i dati personali sono trattati per finalita' di
archiviazione nel pubblico interesse, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe ai
diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte
salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, nella misura in cui tali diritti
rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalita' specifiche e
tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette
finalita'.
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3
funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si
applicano solo al trattamento per le finalita' di cui ai
medesimi paragrafi.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 2-sexies del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
Regolamento (UE) 2016/679:
«Art. 10 Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica o se il
trattamento e' autorizzato dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti
e le liberta' degli interessati. Un eventuale registro
completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto
sotto il controllo dell'autorita' pubblica.»
- Si riporta l'Allegato A del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazz.
Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:
«Allegato A
Regole deontologiche
A.1 Regole deontologiche relative al trattamento dei
dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica
(Deliberazione 29 novembre 2018, n. 491, in G.U. 4
gennaio 2019, n. 3)
A.2 Regole deontologiche per il trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca
storica.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 513/2018, in G.U.
15 gennaio 2019, n. 12)
A.3 Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 514/2018, in G.U.
14 gennaio 2019, n. 11)
A.4 Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 515/2018, in G.U.
14 gennaio 2019, n. 11)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti.
(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23
dicembre 2004, n. 300)
A.6 Regole deontologiche relative ai trattamenti di
dati personali effettuati per svolgere investigazioni
difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 512/2018, in G.U.
15 gennaio 2019, n. 12)
A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale
(Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13
ottobre 2015, n. 238).»
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5-ter
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 5-ter Accesso per fini scientifici ai dati
elementari raccolti per finalita' statistiche
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini
scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento
che permetta l'identificazione diretta delle unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici
di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione
che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti
a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o
private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco
redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea
(Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti
stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di
valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato
a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei
dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti
previsti in caso di violazione degli impegni assunti,
nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa
sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al
comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo
della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo'
essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i
metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate
dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente
dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati
elementari oltre i termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Omissis.»
La legge 11 gennaio 2018, n. 5 recante «Nuove
disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni e istituzione di prefissi
nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico,
promozionale e di ricerche di mercato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28.