Art. 14 
 
Rifinanziamento Fondo  emergenze  nazionali  e  proroga  dei  termini
previsti per  la  scadenza  di  stati  di  emergenza  e  contabilita'
                              speciali 
 
  1.  In  conseguenza  del  perdurare  delle  straordinarie  esigenze
connesse  allo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il  fondo  di  cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.000
milioni di euro  da  destinare  agli  interventi  di  competenza  del
commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  e  da  trasferire  sull'apposita  contabilita'
speciale ad esso intestata. 
  2.  In  relazione  alle  effettive  esigenze  di   spesa   connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente  articolo,
le risorse di cui al comma 1,  a  seguito  di  apposito  monitoraggio
effettuato  dai  soggetti  interessati,   comunicato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con  decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del  Capo
della protezione  civile  e  del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge n.18 del  2020.  La  rimodulazione
puo' disporsi, previa autorizzazione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita'  speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
  4. I termini di scadenza  degli  stati  di  emergenza,  diversi  da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio
2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo  24  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu'  prorogabili  ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita' connesse alle proroghe di cui  al  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle  risorse  gia'  stanziate  a  legislazione
vigente per i relativi stati  di  emergenza  e  conseguentemente  dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art. 44. Fondo per le emergenze nazionali 
              1. Per gli interventi conseguenti agli  eventi  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali
          il Consiglio dei ministri delibera la  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale,  si  provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri - Dipartimento della protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   «Fondo   per   le   emergenze
          nazionali».» 
              - Il testo dell'articolo 122 del citato  decreto  legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 del citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 24. Deliberazione dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale 
              1. Al verificarsi degli eventi che, a  seguito  di  una
          valutazione  speditiva  svolta   dal   Dipartimento   della
          protezione civile sulla base dei dati e delle  informazioni
          disponibili  e  in  raccordo  con  le  Regioni  e  Province
          autonome  interessate,  presentano  i  requisiti   di   cui
          all'articolo 7, comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'articolo  25.  La  delibera  individua,  secondo
          criteri omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma
          7, le prime  risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio
          delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
          degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
          2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo
          44. 
              2. A seguito della valutazione  dell'effettivo  impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
              3. La  durata  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
              4.   L'eventuale   revoca   anticipata   dello    stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
              5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
          nazionale non sono  soggette  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui all'articolo 3 della legge  14  gennaio
          1994, n. 20, e successive modificazioni. 
              6.  Alla  scadenza  dello  stato   di   emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
              7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
          sono disciplinate le  procedure  istruttorie  propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
              8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
          proposta  di  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
              9.  Le  Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).» 
              «Art. 27. Contabilita' speciali per la  gestione  delle
          emergenze di rilievo  nazionale  e  altre  disposizioni  in
          materia amministrativa e procedimentale 
              1.  Per  l'attuazione  delle  ordinanze  di  protezione
          civile, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  44-ter,
          comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo'  essere
          autorizzata l'apertura di apposite  contabilita'  speciali,
          le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di
          quarantotto mesi dalla data di deliberazione  dei  relativi
          stati di emergenza. 
              2. Le risorse stanziate a valere  sul  Fondo  emergenze
          nazionali di cui alla delibera prevista  dall'articolo  24,
          comma 1, sono  trasferite  integralmente  a  seguito  della
          nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
          aperta ai sensi del comma 1. Le  ulteriori  somme  previste
          dalla delibera di cui all'articolo  24,  comma  2,  vengono
          corrisposte  nella  misura  del  50  per  cento  a  seguito
          dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
          50 per cento all'attestazione  dello  stato  di  attuazione
          degli interventi finanziati. 
              3. Sulle  contabilita'  speciali  di  cui  al  presente
          articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
          ulteriori risorse finanziarie  finalizzate  al  superamento
          dello specifico contesto emergenziale,  diverse  da  quelle
          stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di
          cui all'articolo 44, e rese  disponibili  dalle  Regioni  e
          dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
          ordinanze di protezione civile adottate di concerto con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Sulle  medesime
          contabilita'  possono,  altresi',  confluire   le   risorse
          finanziarie  eventualmente  provenienti  da  donazioni,  da
          altre amministrazioni, nonche' dal  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione europea. 
              4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60  e  61
          del  regio  decreto  18   novembre   1923,   n.   2440,   e
          dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          e  successive  modificazioni,  ai  fini  del  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
          di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro    il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di  cui
          coordinano  l'attuazione,  indicando  la  provenienza   dei
          fondi, i soggetti beneficiari  e  la  tipologia  di  spesa,
          secondo uno schema da stabilire con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
          della   protezione   civile,   che   contenga,    altresi',
          l'indicazione dei crediti e dei  debiti  e  delle  relative
          scadenze, gli interventi eventualmente affidati a  soggetti
          attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia  di
          trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
          14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. 
              5.  Per  la  prosecuzione  e  il  completamento   degli
          interventi  e  delle  attivita'  previste  dalle  ordinanze
          adottate ai sensi  dell'articolo  25  ove  non  ultimati  o
          conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di  rilievo
          nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
          prorogata  per  un  periodo  di  tempo  determinato   fermo
          restando il limite di cui al comma  1.  Per  gli  ulteriori
          interventi ed attivita'  da  porre  in  essere  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
          ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
          svolgimento  della  funzione  di  protezione  civile  o  ai
          soggetti attuatori competenti.  Per  gli  interventi  e  le
          attivita'  di  cui  al  presente  comma  di  competenza  di
          Amministrazioni  dello  Stato,   le   risorse   finanziarie
          relative  che  residuano  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
              6.  Le   risorse   derivanti   dalla   chiusura   delle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  presente  codice  sono
          vincolate alla realizzazione degli interventi previsti  nei
          piani di  attuazione  delle  ordinanze  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
          termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
          eventuali  somme  residue  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
          eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
          provenienza,  che  vengono  versate   al   bilancio   delle
          Amministrazioni  di  provenienza.  Al  fine   di   favorire
          l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
          contabilita' speciali di cui al presente comma  secondo  le
          procedure ordinarie di spesa, si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
              7.  Fermo   quanto   previsto   dall'articolo   1   del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  fino
          alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
          civile, resta sospesa ogni azione esecutiva,  ivi  comprese
          quelle di cui agli articoli 543 e seguenti  del  codice  di
          procedura civile  e  quelle  di  cui  agli  articoli  91  e
          seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
          sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 
              8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette
          a  finanziare  le  contabilita'  speciali   istituite   con
          ordinanze  di  protezione   civile;   tali   risorse   sono
          insuscettibili  di  pignoramento  o  sequestro  fino   alla
          definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali. 
              9.   Le   controversie   relative   all'esecuzione   di
          interventi ed attivita' realizzati in base  alle  ordinanze
          di  cui  all'articolo  25  o  comprese  in   programmi   di
          ricostruzione di territori colpiti  da  calamita'  naturali
          non possono essere devolute a collegi arbitrali. 
              10.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  di  spesa,   i
          compromessi  e  le  clausole  compromissorie  inserite  nei
          contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
          l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni  di
          stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli. 
              11. Per l'esecuzione dei provvedimenti  giurisdizionali
          emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
          di interventi ed attivita' derivanti dal presente  decreto,
          il  termine  previsto  dall'articolo  14,  comma   1,   del
          decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1997,  n.  30,  e'
          fissato in centottanta giorni.»