Art. 14
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini
previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita'
speciali
1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000
milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del
commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita'
speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo,
le risorse di cui al comma 1, a seguito di apposito monitoraggio
effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo
della protezione civile e del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n.18 del 2020. La rimodulazione
puo' disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita' speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita' connesse alle proroghe di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse gia' stanziate a legislazione
vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44. Fondo per le emergenze nazionali
1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali
il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali».»
- Il testo dell'articolo 122 del citato decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 24. Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province
autonome interessate, presentano i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).»
«Art. 27. Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale
1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione
civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali,
le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di
quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi
stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24,
comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della
nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste
dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito
dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione
degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e
dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette
a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto,
il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
fissato in centottanta giorni.»