Art. 15 
 
Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e
    disposizioni in materia di volontariato di protezione civile 
 
  1.  Al  fine   di   garantire   adeguate   risorse   da   destinare
all'assistenza delle persone piu' vulnerabili  e  alla  ricostruzione
del tessuto  sociale  deteriorato  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,  di   cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
21 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  precedente  comma,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali  sia
percepita l'indennita'  di  cui  all'articolo  84,  comma  1  o  agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto- legge  17  marzo  2020,  n.  18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto  legislativo
2 gennaio  2018,  n.1,  non  si  applicano  ai  volontari  lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle  misure  adottate  allo  scopo  di
contrastare la diffusione del virus Covid-19,dichiarano di  non  aver
svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  8
          luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
          coscienza): 
              «Art.19. 1. Per  l'assolvimento  dei  compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.» 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  84  e
          degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  84  Nuove   misure   urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia amministrativa 
              1. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  2,  dall'8
          marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le
          disposizioni del presente comma. Tutti i  termini  relativi
          al processo amministrativo  sono  sospesi,  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2
          e 3, del codice del  processo  amministrativo,  di  cui  al
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104.  Le  udienze
          pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti  presso  gli
          uffici della  giustizia  amministrativa,  fissate  in  tale
          periodo  temporale,  sono   rinviate   d'ufficio   a   data
          successiva. I procedimenti cautelari, promossi  o  pendenti
          nel medesimo  lasso  di  tempo,  sono  decisi  con  decreto
          monocratico  dal  presidente  o  dal  magistrato   da   lui
          delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del
          processo  amministrativo,   e   la   relativa   trattazione
          collegiale e' fissata a una data immediatamente  successiva
          al 15 aprile 2020.  Il  decreto  e'  tuttavia  emanato  nel
          rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma  5,  del
          codice del processo amministrativo, salvo  che  ricorra  il
          caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo,  dello
          stesso codice. I decreti monocratici che, per  effetto  del
          presente comma, non sono stati trattati dal collegio  nella
          camera di consiglio di cui all'articolo 55,  comma  5,  del
          codice del processo  amministrativo  restano  efficaci,  in
          deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice,  fino
          alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto
          dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 
              Omissis.» 
              «Art. 27 Indennita'  professionisti  e  lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
              1. Ai liberi professionisti  titolari  di  partita  iva
          attiva alla data del  23  febbraio  2020  e  ai  lavoratori
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa  attivi  alla  medesima  data,  iscritti  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
          iscritti ad  altre  forme  previdenziali  obbligatorie,  e'
          riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020,  pari
          a 600 euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi  iscritti  alle
          Gestioni speciali dell'Ago 
              1.  Ai  lavoratori  autonomi  iscritti  alle   gestioni
          speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non  iscritti
          ad altre forme previdenziali  obbligatorie,  ad  esclusione
          della Gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a  600  euro.
          L'indennita' di cui al presente articolo non concorre  alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 29 Indennita' lavoratori stagionali del turismo e
          degli stabilimenti termali 
              1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del
          turismo e degli  stabilimenti  termali  che  hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  non   titolari   di
          pensione e non titolari di rapporto  di  lavoro  dipendente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          e' riconosciuta un'indennita' per il mese  di  marzo  2020,
          pari a 600 euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo
          non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 30 Indennita' lavoratori del settore agricolo 
              1.  Agli  operai  agricoli  a  tempo  determinato,  non
          titolari di  pensione,  che  nel  2019  abbiano  effettuato
          almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di   lavoro
          agricolo, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
          il verificarsi di scostamenti, anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 39  del
          citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art.  39.   Strumenti   per   consentire   l'effettiva
          partecipazione dei volontari alle attivita'  di  protezione
          civile 
              1. - 4. Omissis 
              5.  Ai  volontari  lavoratori  autonomi,   aderenti   a
          soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo
          34,  impiegati  nelle  attivita'  previste   dal   presente
          articolo, e che  ne  fanno  richiesta,  e'  corrisposto  il
          rimborso per  il  mancato  guadagno  giornaliero  calcolato
          sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
          l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
          di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.  Il
          limite di cui al presente comma e' aggiornato,  sulla  base
          dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo
          del Dipartimento della protezione civile  da  adottarsi  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.»