Art. 15
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e
disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare
all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione
del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
21 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali sia
percepita l'indennita' di cui all'articolo 84, comma 1 o agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n.1, non si applicano ai volontari lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di
contrastare la diffusione del virus Covid-19,dichiarano di non aver
svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art.19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 84 e
degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 84 Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia amministrativa
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8
marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le
disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi
al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2
e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le udienze
pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale
periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data
successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti
nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto
monocratico dal presidente o dal magistrato da lui
delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del
processo amministrativo, e la relativa trattazione
collegiale e' fissata a una data immediatamente successiva
al 15 aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel
rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del
codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello
stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del
presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella
camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del
codice del processo amministrativo restano efficaci, in
deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino
alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto
dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
Omissis.»
«Art. 27 Indennita' professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva
attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell'Ago
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione
della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 29 Indennita' lavoratori stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore della presente disposizione, non titolari di
pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020,
pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 30 Indennita' lavoratori del settore agricolo
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non
titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 39 del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 39. Strumenti per consentire l'effettiva
partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione
civile
1. - 4. Omissis
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo
34, impiegati nelle attivita' previste dal presente
articolo, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il
limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base
dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.»