Art. 16 
 
                 Misure straordinarie di accoglienza 
 
  1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi  alla  cessazione
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri  del  31  gennaio  2020,  possono  essere   utilizzati   per
l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione   internazionale,   fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
142,  e  successive  modificazioni,  in  materia   di   servizi   per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione  vigente  sui  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato): 
              «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per  titolari  di
          protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri   non
          accompagnati. 
              1. Gli enti locali che prestano servizi di  accoglienza
          per i titolari di protezione internazionale e per i  minori
          stranieri non accompagnati, che  beneficiano  del  sostegno
          finanziario  di  cui  al  comma   2,   possono   accogliere
          nell'ambito dei  medesimi  servizi  anche  i  titolari  dei
          permessi di soggiorno di cui agli  articoli  19,  comma  2,
          lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,  e
          42-bis del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente
          dedicati. 
              2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  si  esprime  entro
          trenta giorni, sono definiti i criteri e le  modalita'  per
          la presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
          di contributo per la realizzazione e  la  prosecuzione  dei
          progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
          comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, il Ministro  dell'interno,  con
          proprio decreto, provvede all'ammissione  al  finanziamento
          dei progetti presentati dagli enti locali. 
              3. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di  protezione  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
              a) monitorare la presenza sul territorio  dei  soggetti
          di cui al comma 1; 
              b) creare una banca dati degli interventi realizzati  a
          livello locale  in  favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
              c) favorire  la  diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
              d) fornire assistenza tecnica agli enti  locali,  anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
              e) promuovere e  attuare,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1-septies.» 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante
          «Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione  internazionale»  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.