Art. 16
Misure straordinarie di accoglienza
1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per
l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e successive modificazioni, in materia di servizi per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati.
1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza
per i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno
finanziario di cui al comma 2, possono accogliere
nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e
42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente
dedicati.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.