Art. 16 bis
Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli
infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da
COVID-19
1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli
operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori
socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020
abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del
contagio da COVID-19.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):
«Art. 1
1. Omissis
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Omissis.»