Art. 17 Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta', da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 6 del citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta' 1. - 9. Omissis 10. Per l'attuazione del presente articolo e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta', da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.»