Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo  2020,
                                n. 18 
 
  1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le  seguenti  «e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della  proprieta',
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e  dei  soggetti  attuatori  nominati  ai  sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.  630
del 2020 di  strutture  per  ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 6  del
          citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta' 
              1. - 9. Omissis 
              10.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo  e  per
          l'acquisizione  a  diverso  titolo,  ad  esclusione   della
          proprieta', da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
          civile, del Commissario  di  cui  all'articolo  122  e  dei
          soggetti attuatori nominati  ai  sensi  dell'Ordinanza  del
          Capo dipartimento della protezione civile n. 630  del  2020
          di strutture  per  ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza
          sanitaria  e  isolamento   fiduciario   o   in   permanenza
          domiciliare e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  di
          150 milioni di euro per l'anno 2020,  cui  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 4.»