Art. 17
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta',
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630
del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 6 del
citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta'
1. - 9. Omissis
10. Per l'attuazione del presente articolo e per
l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della
proprieta', da parte del Dipartimento della protezione
civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei
soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del
Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020
di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza
domiciliare e' autorizzata la spesa nel limite massimo di
150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai
sensi dell'articolo 18, comma 4.»