Art. 17 bis 
 
Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti  di  immobili
                  ad uso abitativo e non abitativo 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 103 del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 103  Sospensione  dei  termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza 
              1. - 5. Omissis 
              6. L'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
          immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
          dicembre 2020. 
              Omissis.»