Art. 17 bis
Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili
ad uso abitativo e non abitativo
1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza
1. - 5. Omissis
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
Omissis.»