Art. 18
Utilizzo delle donazioni
1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
«a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020. » b)al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono
inseritele seguenti: «regioni e province autonome e loro enti,
societa' e fondazioni,»
c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'» e' aggiunta la
seguente: «anche».
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia' disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei
citati conti correnti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 99 del decreto
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 99 Erogazioni liberali a sostegno del contrasto
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di
solidarieta' pervenute, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti
bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo
delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte
all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse
ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo'
destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni
liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui
all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione
individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in
relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in
ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di
forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie,
regioni e province autonome e loro enti, societa' e
fondazioni, e degli enti del Servizio sanitario nazionale
da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza
COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite
donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi
dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante
affidamento diretto, senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici, per importi non superiori alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia
conforme al motivo delle liberalita'.
4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni
liberali di cui al presente articolo integrano e non
assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione
regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente
articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria
attua apposita rendicontazione separata, per la quale e'
anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato
presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra'
essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione
beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su
altro idoneo sito internet, al fine di garantire la
trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette
liberalita'.»