Art. 18 bis
Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122
1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento
e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di
3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle
risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle
stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei
reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge,
anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o
contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso
legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016):
«Art. 14 Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume
la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.