Art. 18 bis 
 
Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
                            2016, n. 122 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  e   urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di  contenimento
e della riduzione dei servizi a  essa  collegate,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di
3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle
risorse stanziate ai sensi del  primo  periodo  e  nei  limiti  delle
stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle  vittime  dei
reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il  coniuge,
anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile  o
contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o  ad  esso
legata da relazione affettiva, anche ove cessata. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  7
          luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - Legge europea 2015-2016): 
              «Art. 14 Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime 
              1. Il Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura e'  destinato  anche  all'indennizzo
          delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e  assume
          la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il  Fondo  e'  altresi'
          alimentato da un contributo  annuale  dello  Stato  pari  a
          2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
          2017 e a 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2018. 
              3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
          a titolo di indennizzo agli  aventi  diritto,  nei  diritti
          della  parte  civile  o  dell'attore  verso   il   soggetto
          condannato al risarcimento del danno. 
              4. In caso di disponibilita' finanziarie  insufficienti
          nell'anno di riferimento a soddisfare gli  aventi  diritto,
          e' possibile per gli stessi un accesso al  Fondo  in  quota
          proporzionale e l'integrazione delle  somme  non  percepite
          dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza  interessi,
          rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
              5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del titolo  II  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,  n.  60.  Con
          regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          apportate le necessarie modifiche al citato regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  60  del
          2014.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.