Art. 19 
 
        Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del  decreto-  legge  17
marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento  giuridico  ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale,
a domanda,  di  personale  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con  una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle  misure  di  seguito
stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 
    a)  70  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30  dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
    b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di  maresciallo,  di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. 
  2. Le domande di  partecipazione  sono  presentate  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del  personale  militare  sul  portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it  e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n.18  del  2020,  costituiscono  titolo  di  merito  da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli  delle
Forze armate. 
  3-bis. I medici arruolati ai sensi del  presente  articolo  nonche'
quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di  corso
di  una  scuola  universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia,  restano  iscritti  alla  scuola   con   sospensione   del
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,   tecniche   e   assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
  3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della
ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in  servizio
temporaneo  nell'Arma  dei  carabinieri  non   sono   attribuite   le
qualifiche di ufficiale di polizia  giudiziaria  e  di  ufficiale  di
pubblica sicurezza. 
  4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021 
  5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui  all'articolo  9,  del  decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro  84.132.000  per
l'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede,  quanto  a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 9  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 7 Arruolamento temporaneo di medici e  infermieri
          militari 
              1. Al fine di contrastare e  contenere  il  diffondersi
          del  virus  COVID-19,  e'  autorizzato,  per  l'anno  2020,
          l'arruolamento  eccezionale,   a   domanda,   di   militari
          dell'Esercito italiano  in  servizio  temporaneo,  con  una
          ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure  di
          seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: 
              a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
              b) n. 200 sottufficiali infermieri,  con  il  grado  di
          maresciallo. 
              2. Possono  essere  arruolati,  previo  giudizio  della
          competente commissione d'avanzamento, i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) eta' non superiore ad anni 45; 
              b) possesso  della  laurea  magistrale  in  medicina  e
          chirurgia e della relativa abilitazione professionale,  per
          il personale di cui al comma 1, lettera  a),  ovvero  della
          laurea in infermieristica  e  della  relativa  abilitazione
          professionale, per il personale di cui al comma 1,  lettera
          b); 
              c)  non  essere  stati  giudicati  permanentemente  non
          idonei al servizio militare; 
              d) non essere stati dimessi d'autorita'  da  precedenti
          ferme nelle Forze armate; 
              e) non essere stati condannati per delitti non colposi,
          anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
          a pena condizionalmente sospesa o  con  decreto  penale  di
          condanna,  ovvero  non   essere   in   atto   imputati   in
          procedimenti penali per delitti non colposi. 
              3. Le procedure di  arruolamento  di  cui  al  presente
          articolo sono gestite tramite il portale on line  nel  sito
          internet del Ministero della difesa  "www.difesa.it"  e  si
          concludono entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              4. Il personale di cui al comma 1  non  e'  fornito  di
          rapporto d'impiego e presta servizio attivo per  la  durata
          della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
          e economico dei parigrado in servizio permanente. 
              5. Per la medesima finalita' di  cui  al  comma  1,  e'
          autorizzato il mantenimento in  servizio  di  ulteriori  60
          unita' di ufficiali medici delle Forze armate  appartenenti
          alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
          1, lettera d), del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66. 
              6. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  euro
          13.750.000 per l'anno 2020 e a euro  5.662.000  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 9 Potenziamento  delle  strutture  della  Sanita'
          militare 
              1. Al fine  di  fronteggiare  le  particolari  esigenze
          emergenziali  connesse   all'epidemia   da   COVID-19,   e'
          autorizzata per l'anno 2020 la spesa  di  34,6  milioni  di
          euro per il potenziamento dei servizi sanitari  militari  e
          per l'acquisto di dispositivi  medici  e  presidi  sanitari
          mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. 
              2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico
          militare  di  Firenze  e'  autorizzato  alla  produzione  e
          distribuzione di  disinfettanti  e  sostanze  ad  attivita'
          germicida o battericida, nel limite  di  spesa  di  704.000
          euro. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          35,304 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 126.»