Art. 19
Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto- legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale,
a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito
stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del personale militare sul portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n.18 del 2020, costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche'
quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso
di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della
ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio
temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di
pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per
l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 7 Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
militari
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020,
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti
ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 9 Potenziamento delle strutture della Sanita'
militare
1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze
emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, e'
autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di
euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari
mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze e' autorizzato alla produzione e
distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attivita'
germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000
euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 126.»