Art. 2
Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da
COVID-19
1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito
ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita' in regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensita' di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento
significativo della domanda di assistenza in relazione alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il
procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale
incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti
letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con
relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e
ristrutturazione di unita' di area medica, prevedendo che tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita' di
immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante
integrazione delle singole postazioni con la necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le
risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque
fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo
massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna
delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal
COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a
consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e
assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti
sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di
diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare
il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province
autonome possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al
presente comma per l'anno 2020 e' riportato nella colonna 3 della
tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale,
anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero,
possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11
del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure selettive
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie
A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le
parole «del personale del comparto sanita'» sono inserite le
seguenti: «nonche', per la restante parte, i relativi fondi
incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75» sono inserite le
seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale»;
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le
parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia
salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della
regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita'
previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere
al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non
superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli
oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare
delle predette risorse destinate a incrementare i fondi
incentivanti».
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle
prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente
comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n.27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della
tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere
di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre
lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome indicano le unita' di personale aggiuntive
rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte,
ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le
province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di
personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello
regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al
Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci giorni,
durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. Decorso il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del
presente articolo, per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa
complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667
euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle
attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei
mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo
di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al
fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020
e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente
decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi
servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo
«COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.
A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro,
relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del
presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di
1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la
Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il
Commissario Straordinario procedera', nell'ambito dei poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, a
dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita' e
l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna regione e
provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17
marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di regione o di provincia
autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario
delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del
piano di cui al comma 1 e' svolto a titolo gratuito, nel rispetto
delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal
Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle leggi regionali, dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli
obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si
intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81. I lavori possono essere iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di
inizio di attivita' presso il comune competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma
626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con riferimento alle
opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente
articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato
pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro
per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa
effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario e' delle
aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in tutto o in
parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 30
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
Omissis
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria. »
- Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 30 Definizione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il
contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il
quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi
del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi
dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione,
svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale
1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le
risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione
delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di
lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti
del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato
nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi
contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza
medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi
contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del
personale del comparto sanita' nonche', per la restante
parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente
incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al
presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella
tabella A allegata al presente decreto. Tali importi
possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi,
dalle regioni e dalle province autonome, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione
che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema
sanitario della regione e della provincia autonoma, per la
remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa
l'erogazione delle indennita' previste dall'articolo 86,
comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-
2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1,
lettera a), e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100
milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli
importi indicati nella tabella A allegata al presente
decreto.»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-bis Misure straordinarie per l'assunzione degli
specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per
assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento
dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva
necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto
virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza
dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in
data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma
547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione medico-specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta.
Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei
limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il
trattamento economico da riconoscere, anche in assenza
dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
presente lettera devono avvenire nell'ambito delle
strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo
deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza
dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.
L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente
articolo durante lo stato di emergenza integra, per la
durata della stessa, il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a),
conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter del citato
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 3 della presente legge:
«Art. 2-ter Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni
di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo
avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e
agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis,
comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o
per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicita'
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata
minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non
sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente
alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, nei limiti delle risorse complessivamente
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere
generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno
accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea
afferenti alle classi delle lauree nelle professioni
sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto
con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,
previa certificazione delle competenze acquisite a seguito
del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di
studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della
circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30
settembre 2016.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31
dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo,
l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari
esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata
legale del corso di studio, delle attivita' formative
teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita'
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti in proporzione all'attivita' lavorativa
svolta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato un Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu' elevata
risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e
sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare
l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e
sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale
utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o
comunque necessario in relazione alle misure adottate per
contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il
reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie,
individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e
alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti
attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di
acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le
province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto,
provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle
strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle
dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai
reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario
dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento
della protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il testo del comma 626 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di
flessibilita' nell'ambito delle regole del Patto di
stabilita' e crescita europeo, con particolare riferimento
alle previsioni contenute nei documenti di cui agli
articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
per la definizione del corretto trattamento statistico e
contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i
dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli
articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita'
di trasmissione delle informazioni di cui al periodo
precedente.»
- Il testo del comma 6 dell'articolo 7 della citata
legge 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note
all'art. 1.