Art. 20
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale sanitario
e delle sale operative
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e
paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di
euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.