Art. 21
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e
reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio
permanente
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in
ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno,
che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma
ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma
1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle
consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta
della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli
interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di
sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma
biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021
e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio
permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze
organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli
interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo
strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ».
b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei
marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e
760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza
armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207,
e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina
diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante
concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di
cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in
servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e
relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la
tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini
della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di
concorso.».