Art. 22
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - Operazione «Strade
sicure»
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo
74,comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' integrato di ulteriori 500
unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 74, comma 01, e
74-ter, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 74 Misure per la funzionalita' delle Forze di
polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di
polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta
giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione
del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo
periodo, il contingente di personale delle Forze armate di
cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta giorni
a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale
di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125.
Omissis.»
«Art. 74-ter Ulteriori misure per la funzionalita'
delle Forze armate
1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze
armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle
Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato delle 253 unita' di
cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per
novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.
Omissis.»