Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai
prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e
dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento
dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per
spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e
licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per
videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n.205, relativa all'invio, da parte del
Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita
polizza assicurativa in favore del personale appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro
220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 301 dell'articolo 1
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«301. Al fine di dare attuazione agli accordi
internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le
iniziative a livello internazionale di contrasto al
terrorismo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
inviare personale appartenente alla carriera prefettizia
presso organismi internazionali ed europei per un importo
di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della
carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un
periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze
diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione
europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i
casi in cui e' prevista la corresponsione del trattamento
economico di cui all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno
finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per
cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e'
istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione
per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze
di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo
precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
Omissis.»