Art. 3 
 
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo  2020  n.  18,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 
 
  1. All'articolo 2-ter  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti per la durata di sei mesi anche  ai  medici  specializzandi
iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di  corso  della
scuola di specializzazione. Tali incarichi sono  prorogabili,  previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo  dell'articolo  1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al  31  dicembre  2020.  Nei
casi di cui  al  precedente  periodo,  l'accordo  tiene  conto  delle
eventuali e  particolari  esigenze  di  recupero,  all'interno  della
ordinaria  durata  legale  del  corso  di  studio,  delle   attivita'
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il  periodo  di  attivita'  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al  conseguimento
del diploma di  specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti  corrisposti  in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 2-ter del citato decreto legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
          2.