Art. 3
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi
iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della
scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei
casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle
eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della
ordinaria durata legale del corso di studio, delle attivita'
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento
del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2-ter del citato decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
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