Art. 3 bis
Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici
veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e
psicologi specializzandi
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari»sono
sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli
psicologi»;
b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di
cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici
veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei
farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla
data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»;
c) al comma 548-bis:
1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione
specialistica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite
le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari»
sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari,gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli
psicologi»e le parole: «del personale della dirigenza medica e
veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e' inserita
la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico
previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi
medici".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 547, 548 e 548-bis
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«547. A partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.
548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei
biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli
psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi
professionisti gia' specialisti alla data di scadenza del
bando.
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti
dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma
547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al
possesso del titolo di formazione specialistica. Il
contratto non puo' avere durata superiore alla durata
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi
i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5
e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo di formazione specialistica e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione
lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio
sanitario nazionale. Essi svolgono attivita' assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso,
alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»