Art. 3 bis 
 
Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, in materia di  assunzione  di  medici,  medici
veterinari,  odontoiatri,  biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici  e
                      psicologi specializzandi 
 
  1. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 547, le parole: «i medici e  i  medici  veterinari»sono
sostituite dalle  seguenti:  «i  medici,  i  medici  veterinari,  gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi»; 
  b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari  di
cui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  medici,  dei   medici
veterinari,  degli  odontoiatri,  dei  biologi,  dei   chimici,   dei
farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le  parole:  «della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti  alla
data» sono sostituite dalle seguenti: «della  pertinente  graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»; 
  c) al comma 548-bis: 
  1)  le  parole:  «di  formazione  medica  specialistica»,   ovunque
ricorrono,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di   formazione
specialistica»; 
  2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono  inserite
le seguenti: «, per i medici specializzandi,»; 
  3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i  medici  veterinari»
sono sostituite dalle seguenti: «I medici,  i  medici  veterinari,gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi»e le  parole:  «del  personale  della  dirigenza  medica  e
veterinaria» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  personale  della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»; 
  4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e'  inserita
la seguente:  «medici»  e  dopo  le  parole:  «trattamento  economico
previsto" sono inserite le seguenti: "per i  predetti  specializzandi
medici". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei  commi  547,  548  e  548-bis
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, come modificato dalla presente legge: 
              «547. A partire dal terzo anno del corso di  formazione
          specialistica,  i  medici,   i   medici   veterinari,   gli
          odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
          gli  psicologi  regolarmente  iscritti  sono  ammessi  alle
          procedure concorsuali  per  l'accesso  alla  dirigenza  del
          ruolo  sanitario  nella  specifica  disciplina  bandita   e
          collocati, all'esito positivo delle medesime procedure,  in
          graduatoria separata. 
              548. L'eventuale assunzione a tempo  indeterminato  dei
          medici,  dei  medici  veterinari,  degli  odontoiatri,  dei
          biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei  fisici  e  degli
          psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
          collocati nelle relative  graduatorie,  e'  subordinata  al
          conseguimento   del   titolo    di    specializzazione    e
          all'esaurimento della pertinente graduatoria  dei  medesimi
          professionisti gia' specialisti alla data di  scadenza  del
          bando. 
              548-bis. Le aziende e gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale,  nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di
          bilancio e nei limiti di spesa per  il  personale  previsti
          dalla disciplina vigente,  possono  procedere  fino  al  31
          dicembre  2022  all'assunzione  con  contratto  di   lavoro
          subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
          in  ragione  delle  esigenze  formative,  disciplinato  dal
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
          sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al  comma
          547, fermo  restando  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti
          dall'ordinamento  dell'Unione  europea   relativamente   al
          possesso  del  titolo  di  formazione   specialistica.   Il
          contratto non  puo'  avere  durata  superiore  alla  durata
          residua del corso di formazione specialistica, fatti  salvi
          i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5
          e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368, e puo' essere prorogato  una  sola  volta  fino  al
          conseguimento del  titolo  di  formazione  specialistica  e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.
          L'interruzione  definitiva  del  percorso   di   formazione
          specialistica  comporta  la  risoluzione   automatica   del
          contratto di lavoro. I medici,  i  medici  veterinari,  gli
          odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
          gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del  presente
          comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al  loro
          trattamento  economico,  proporzionato   alla   prestazione
          lavorativa resa e commisurato alle attivita'  assistenziali
          svolte,  si  applicano  le   disposizioni   del   contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro   del   personale   della
          dirigenza medica,  veterinaria  e  sanitaria  del  Servizio
          sanitario nazionale. Essi svolgono attivita'  assistenziali
          coerenti con  il  livello  di  competenze  e  di  autonomia
          raggiunto e correlato all'ordinamento didattico  di  corso,
          alle attivita'  professionalizzanti  nonche'  al  programma
          formativo seguito e all'anno di corso  di  studi  superato.
          Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro  a
          tempo  determinato,  restano  iscritti   alla   scuola   di
          specializzazione    universitaria    e    la     formazione
          specialistica e' a tempo parziale in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005.
          Con specifici accordi tra le regioni, le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano e le  universita'  interessate  sono
          definite,  sulla  base  dell'accordo  quadro  adottato  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
          concerto con il Ministro della  salute,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
          a tempo parziale e delle  attivita'  formative  teoriche  e
          pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
          della  scuola   di   specializzazione   universitaria.   La
          formazione teorica compete alle universita'. La  formazione
          pratica e'  svolta  presso  l'azienda  sanitaria  o  l'ente
          d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
          43 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  ovvero  presso
          gli istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico.
          Nel suddetto periodo gli specializzandi  medici  non  hanno
          diritto al cumulo del trattamento economico previsto per  i
          predetti specializzandi medici dal contratto di  formazione
          specialistica di  cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che  il
          trattamento  economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio
          esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
          se inferiore  a  quello  gia'  previsto  dal  contratto  di
          formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
          quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento  del
          relativo titolo di  formazione  specialistica,  coloro  che
          sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati  a
          tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli  della  dirigenza
          del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»