Art. 4
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni
assistenziali per l'emergenza COVID-19
1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-
legge 26 ottobre 2019,n. 124 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le
province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori
costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e
un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da
COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per
l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno
2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti
affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2,
sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per
l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione
assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'
effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e della circolare della Direzione generale della programmazione
sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1°marzo 2020,
nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 19,comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, relativi: a)all'allestimento e ai costi di
attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti
affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di
terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del
piano di cui al citato articolo 3,comma 1, lettera b), del
decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di
reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati
di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione
della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2,
l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con
riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di
pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle
strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla
base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del
Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo,
su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente
articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di
apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attivita'
ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure
previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17 marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e'
abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 45
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 45. Disposizioni in materia di salute
1. - 1-bis. Omissis
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa
indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno
2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del Servizio sanitario regionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo
8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-sexies (Remunerazione)
1. Omissis
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 3
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 3 Potenziamento delle reti di assistenza
territoriale
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano
e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori
prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui
all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione
del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale
e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente
comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare
del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo
2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto
in terapia intensiva e nelle unita' operative di
pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti
con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e
in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro della
salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio
2020, emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi
di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata
circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e
nelle strutture private accreditate, mediante le
prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data
del presente decreto.
2. - 5. Omissis
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la
spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e
per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di
160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si
provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis
2-ter
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge n.
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a
disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio
sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita'
finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto
i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
5-sexies del citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 5-sexies Attuazione degli adempimenti previsti
per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle
strutture pubbliche o private prioritariamente nella
gestione dell'emergenza, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non
urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera
professione intramuraria.
Omissis.»