Art. 4 
 
          Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni 
               assistenziali per l'emergenza COVID-19 
 
  1.  Per   far   fronte   all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del  decreto-
legge 26 ottobre 2019,n. 124  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all'articolo  8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a  piano  di  rientro,  e  le
province autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo  3,
comma 1, lettera b), del decreto- legge 17  marzo  2020,  n.  18,  la
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i  maggiori
costi  correlati  all'allestimento  dei  reparti  e   alla   gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani  e
un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti  da
COVID-19. Il riconoscimento avviene in  sede  di  rinegoziazione  per
l'anno 2020  degli  accordi  e  dei  contratti  di  cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per  le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale  per  l'anno
2020 e con le risorse  previste  per  l'attuazione  dell'articolo  3,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3.  La  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese  a  pazienti
affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma  2,
sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di  emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, compatibilmente con il  fabbisogno  sanitario  riconosciuto  per
l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica  funzione
assistenziale  e'  determinata   con   riferimento   alle   attivita'
effettivamente svolte  e  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dalle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo  3,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge   17   marzo   2020,   n.
18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,
e della  circolare  della  Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero  della  salute  n.  2627  del  1°marzo  2020,
nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di  cui
all'articolo 19,comma 2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118,  relativi:  a)all'allestimento  e  ai  costi  di
attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per  pazienti
affetti  da  COVID-19  nelle  discipline  medico-internistiche  e  di
terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del
piano  di  cui  al  citato  articolo  3,comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge n.18 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai  costi  di  attesa  di
reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi  accertati
di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione
della  regione.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al   comma   2,
l'incremento  tariffario  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  con
riferimento ai maggiori oneri correlati ai  ricoveri  ospedalieri  di
pazienti  affetti  da  patologie  da  SARS-CoV-2,   sostenuti   dalle
strutture e dagli enti di cui al periodo precedente,  valutati  sulla
base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del
Ministero della salute e dalle informazioni  rese  disponibili  dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'. 
  4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati,  un  corrispettivo,
su base mensile, per  le  prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
articolo, fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento  dei  dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
  5. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2020, le  quali  sospendano  le  attivita'
ordinarie  anche  in  conseguenza  dell'applicazione   delle   misure
previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17  marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del  volume  di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020. 
  6. L'articolo 32  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  e'
abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo  45
          del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 45. Disposizioni in materia di salute 
              1. - 1-bis. Omissis 
              1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite  di  spesa
          indicato all'articolo 15,  comma  14,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno
          2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio  economico
          e finanziario del Servizio sanitario regionale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1-bis  dell'articolo
          8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 8-sexies (Remunerazione) 
              1. Omissis 
              1-bis. Il valore complessivo della remunerazione  delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6  dell'articolo  3
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  3  Potenziamento  delle   reti   di   assistenza
          territoriale 
              1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano
          e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi
          dell'articolo  8-quinquies  del  decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.  502,  per  l'acquisto   di   ulteriori
          prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di  cui
          all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26  ottobre
          2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: 
              a) la situazione di emergenza  dovuta  alla  diffusione
          del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale
          e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente
          comma; 
              b) dal piano, adottato in  attuazione  della  circolare
          del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1°  marzo
          2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti  letto
          in  terapia  intensiva  e   nelle   unita'   operative   di
          pneumologia e di malattie infettive,  isolati  e  allestiti
          con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio  e
          in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro  della
          salute con circolare prot. GAB 2619  in  data  29  febbraio
          2020, emerga l'impossibilita' di perseguire  gli  obiettivi
          di potenziamento dell'assistenza indicati dalla  menzionata
          circolare del 1° marzo 2020  nelle  strutture  pubbliche  e
          nelle   strutture   private   accreditate,   mediante    le
          prestazioni acquistate con i contratti in essere alla  data
          del presente decreto. 
              2. - 5. Omissis 
              6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata  la
          spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020  e
          per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata  la  spesa  di
          160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo  onere  si
          provvede a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
          stabilito per il medesimo anno. Al  relativo  finanziamento
          accedono tutte le regioni e le province autonome di  Trento
          e di Bolzano, in deroga alle disposizioni  legislative  che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente  rilevate  per  l'anno  2019.
          L'assegnazione  dell'importo  di  cui  al  presente   comma
          avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8-quinquies  del
          citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
              «Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) 
              1. Le regioni, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli  accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) individuazione delle responsabilita' riservate  alla
          regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
          nella  definizione  degli  accordi  contrattuali  e   nella
          verifica del loro rispetto; 
              b) indirizzo  per  la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
              c) determinazione del piano  delle  attivita'  relative
          alle  alte  specialita'  ed  alla  rete  dei   servizi   di
          emergenza; 
              d) criteri per la  determinazione  della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              2. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende  ospedaliero-universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, anche mediante  intese  con  le
          loro organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,
          che indicano: 
              a)  gli  obiettivi  di  salute   e   i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
              b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
              c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza  clinica   ed
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; 
              d)  il  corrispettivo  preventivato  a   fronte   delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
              e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il monitoraggio degli accordi pattuiti e le  procedure  che
          dovranno essere seguite  per  il  controllo  esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
              e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
          rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle   strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-bis 
              2-ter 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  n.
          23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione 
              1.   Le   disposizioni   del   presente   titolo,   che
          costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
          finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
          Costituzione e sono  finalizzate  alla  tutela  dell'unita'
          economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
          120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  al   fine   di
          garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
          finanziata con le risorse destinate al  Servizio  sanitario
          nazionale concorrano al perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione
          dei  sistemi  contabili  e  dei  bilanci,  sono  dirette  a
          disciplinare le modalita' di redazione e di  consolidamento
          dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
          principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
          l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
              a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che
          riguarda il finanziamento e la spesa del relativo  servizio
          sanitario, rilevata attraverso  scritture  di  contabilita'
          finanziaria; 
              b) le regioni: 
              i)  per  la  parte  del  finanziamento   del   servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
              ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
          di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi  del  punto
          i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
              c)  aziende  sanitarie  locali;  aziende   ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
              d)  istituti  zooprofilattici   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.» 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          5-sexies del citato decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
              «Art. 5-sexies Attuazione  degli  adempimenti  previsti
          per il sistema sanitario 
              1. Al fine di impiegare il  personale  sanitario  delle
          strutture  pubbliche  o  private   prioritariamente   nella
          gestione dell'emergenza, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano possono rimodulare o  sospendere  le
          attivita' di ricovero e  ambulatoriali  differibili  e  non
          urgenti, ivi incluse quelle erogate  in  regime  di  libera
          professione intramuraria. 
              Omissis.»