Art. 4 bis
Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel
Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre
2020»;
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 2 e 11-bis
dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
«Art 20 Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. Omissis
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. - 11. Omissis
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022.
Omissis.»