Art. 4 bis 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di
superamento del precariato  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  nel
                    Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 20 del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.
75,sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data  del  31  dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre
2020»; 
  b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   2   e   11-bis
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
          75 (Modifiche e  integrazioni  al  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli  16,  commi  1,
          lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e  17,  comma  1,
          lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
          z), della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art 20  Superamento  del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni 
              1. Omissis 
              2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2020,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. - 11. Omissis 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. 
              Omissis.»