Art. 5 
 
     Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi 
 
  1. Al fine di aumentare  il  numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024.  A  tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  di  26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026.  A  tale
fine e' corrispondentemente incrementato, per  i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023  e  a  26
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
              «Art.  37.  1.  All'atto  dell'iscrizione  alle  scuole
          universitarie di specializzazione in medicina e  chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo e dalla normativa per essi vigente, per  quanto
          non previsto o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti. 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
              a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
          formazione specialistica; 
              b) la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
              c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
          formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
          di malattia; 
              d) il mancato superamento delle prove stabilite per  il
          corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.