Art. 5
Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi
1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale
fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 37. 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.