Art. 5 bis
Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale
nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 16-bis Formazione continua
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione
continua comprende l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente. L'aggiornamento professionale e'
l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione
specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze
professionali. La formazione permanente comprende le
attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le
abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti
degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento
periodico del personale operante presso le strutture
sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione
clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il
conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi
assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data
rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art. 16
ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.»
- Si riporta il testo dei commi da 357 a 360
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008):
«357. Il distacco del personale dall'Agenzia del
territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma
199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' disposto con
le modalita' di cui all'articolo 30 comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle
agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio,
tranne quelli destinati alla incentivazione del personale,
e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle
societa' di cui all'articolo 59 comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il
potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al
miglioramento della qualita' della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i
contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un
numero non superiore a quattro unita'. Ove tale facolta'
venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello
dirigenziale non generale effettivamente coperti per
ciascun incarico conferito.
360. Al fine di rafforzare l'attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale
delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti
con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, possono essere
individuati gli uffici competenti a svolgere le attivita'
di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira
anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attivita' di controllo in
relazione alla peculiarita' delle tipologie di contribuenti
e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, nonche' facilitazione del
rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso
lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilita'
relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base
della rilevanza e complessita' degli stessi.»
La legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2018, n. 25.