Art. 5 bis 
 
     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 
 
  1. I crediti formativi del triennio  2020-2022,  da  acquisire,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e dell'articolo 2,  commi  da  357  a  360,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione  continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di  un  terzo  per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale
nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
              «Art. 16-bis Formazione continua 
              1.  Ai  sensi  del  presente  decreto,  la   formazione
          continua  comprende  l'aggiornamento  professionale  e   la
          formazione  permanente.  L'aggiornamento  professionale  e'
          l'attivita'  successiva  al  corso  di   diploma,   laurea,
          specializzazione,  formazione   complementare,   formazione
          specifica in medicina generale,  diretta  ad  adeguare  per
          tutto  l'arco  della  vita  professionale   le   conoscenze
          professionali.  La  formazione  permanente   comprende   le
          attivita' finalizzate  a  migliorare  le  competenze  e  le
          abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti
          degli  operatori  sanitari  al  progresso   scientifico   e
          tecnologico  con  l'obiettivo   di   garantire   efficacia,
          appropriatezza, sicurezza  ed  efficienza  alla  assistenza
          prestata dal Servizio sanitario nazionale.  L'aggiornamento
          periodico  del  personale  operante  presso  le   strutture
          sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione
          clinica  dei  medicinali  e'   realizzato   attraverso   il
          conseguimento di appositi  crediti  formativi  su  percorsi
          assistenziali  multidisciplinari,  nei   quali   sia   data
          rilevanza  anche  alla  medicina  di  genere   e   all'eta'
          pediatrica,  e  multiprofessionali  nonche'   su   percorsi
          formativi di partecipazione diretta a programmi di  ricerca
          clinica multicentrici. 
              2. La formazione  continua  consiste  in  attivita'  di
          qualificazione   specifica   per    i    diversi    profili
          professionali,  attraverso  la  partecipazione   a   corsi,
          convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche  o
          private accreditate ai sensi del presente decreto,  nonche'
          soggiorni di studio e la  partecipazione  a  studi  clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di sviluppo. La formazione continua di cui al  comma  1  e'
          sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti  sia,
          in  misura  prevalente,  in  programmi   finalizzati   agli
          obiettivi prioritari del Piano sanitario  nazionale  e  del
          Piano  sanitario  regionale  nelle  forme  e   secondo   le
          modalita' indicate dalla Commissione  di  cui  all'art.  16
          ter. 
              2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e  gli  altri
          operatori  delle  professioni   sanitarie,   obbligati   ai
          programmi di formazione continua di cui ai  commi  1  e  2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo  di  espletamento  del  mandato   parlamentare   di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  357  a   360
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008): 
              «357.  Il  distacco  del  personale  dall'Agenzia   del
          territorio ai comuni in attuazione dell'articolo  1,  comma
          199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' disposto  con
          le modalita' di cui all'articolo 30 comma  2,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              358. Le entrate derivanti dal riversamento al  bilancio
          dello Stato  degli  avanzi  di  gestione  conseguiti  dalle
          agenzie fiscali, ad esclusione  dell'Agenzia  del  demanio,
          tranne quelli destinati alla incentivazione del  personale,
          e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno  2007  dalle
          societa' di  cui  all'articolo  59  comma  5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per  il
          potenziamento    delle    strutture    dell'amministrazione
          finanziaria, con particolare riguardo a progetti  volti  al
          miglioramento della  qualita'  della  legislazione  e  alla
          semplificazione del  sistema  e  degli  adempimenti  per  i
          contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
          capitolo di  entrata  sono  riassegnate,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   ad   apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  per
          le politiche fiscali. 
              359.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto
          dell'evasione e dell'elusione  fiscale  e  le  funzioni  di
          controllo, analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica,
          possono  essere  conferiti,   nell'ambito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro  il  30  giugno  2008,
          incarichi di livello dirigenziale  generale  a  persone  di
          particolare  e  comprovata  qualificazione   professionale,
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un
          numero non superiore a quattro unita'.  Ove  tale  facolta'
          venga esercitata, a  decorrere  dalla  data  dell'eventuale
          conferimento  di  ciascuno  degli  incarichi  previsti  dal
          presente  comma,  sono  soppressi  due  posti  di   livello
          dirigenziale  non  generale  effettivamente   coperti   per
          ciascun incarico conferito. 
              360. Al fine di  rafforzare  l'attivita'  di  controllo
          dell'Agenzia delle entrate  attraverso  l'impiego  ottimale
          delle risorse e di facilitare il rapporto dei  contribuenti
          con gli uffici, con il regolamento  di  amministrazione  di
          cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300,  e  successive   modificazioni,   possono   essere
          individuati gli uffici competenti a svolgere  le  attivita'
          di controllo e di accertamento. Il  regolamento  si  ispira
          anche ai seguenti criteri: 
              a)  rafforzamento  dell'attivita'   di   controllo   in
          relazione alla peculiarita' delle tipologie di contribuenti
          e alle diverse fattispecie di accertamento; 
              b) impiego ottimale delle  risorse,  nel  rispetto  dei
          principi   di   efficacia,   efficienza   ed   economicita'
          dell'azione  amministrativa,  nonche'   facilitazione   del
          rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche  attraverso
          lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche; 
              c)  individuazione  dei  livelli   di   responsabilita'
          relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base
          della rilevanza e complessita' degli stessi.» 
                
              La legge 11 gennaio  2018,  n.  3  recante  «Delega  al
          Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
          nonche' disposizioni  per  il  riordino  delle  professioni
          sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero  della
          salute» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  gennaio
          2018, n. 25.